Cassazione Civile, Ordinanza n. 33158/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise sul gasolio relativo al rifornimento di una nave, che era stato inizialmente autorizzato in esenzione dall’ufficio doganale e poi recuperato a tassazione dopo l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione, ritenuta erronea perché l’imbarcazione non apparteneva a società registrata nell’Unione europea. La commissione regionale aveva accolto l’appello del contribuente, affermando che il legittimo affidamento, essendo stato ingenerato da uno specifico provvedimento autorizzatorio dell’amministrazione, escludeva non solo sanzioni e interessi ma anche l’imposta. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000, sostenendo che la norma tutela il contribuente solo rispetto a sanzioni e interessi moratori, non anche rispetto alla debenza del tributo; il contribuente ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla resistente, ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR. Ha affermato che il principio di legittimo affidamento, di cui all’art. 10 della l. n. 212 del 2000, esclude solo sanzioni, interessi e altri profili accessori o risarcitori, ma non incide sulla debenza del tributo, che dipende esclusivamente dalla realizzazione del presupposto impositivo. La tutela estensiva del contribuente, riconosciuta in giurisprudenza in casi particolari, non si applica quando l’autorizzazione amministrativa sia manifestamente illegittima e il contribuente avrebbe dovuto accorgersene. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
"Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente..."
la disposizione tutela l’affidamento del contribuente solo contro sanzioni e interessi moratori, non contro il pagamento del tributo dovuto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione
il controricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale
Massime di principio
- Il principio di tutela dell’affidamento del contribuente, quando fondato su atti dell’amministrazione finanziaria, può escludere sanzioni e interessi, ma non elimina di per sé l’obbligazione tributaria, che sorge al ricorrere del presupposto impositivo.
- L’eventuale errore o successivo ritiro di un provvedimento amministrativo favorevole non comporta automaticamente l’esonero dal tributo se l’atto era manifestamente illegittimo e il contribuente avrebbe dovuto percepirne la contrarietà al diritto positivo.
- La normativa sul legittimo affidamento va interpretata in modo non estensivo oltre il suo testo: la protezione opera sui profili accessori dell’obbligazione fiscale, non sulla debenza dell’imposta in sé.
- In sede di legittimità, è censurabile la sentenza di merito che trasformi la tutela dell’affidamento in una causa di inesigibilità del tributo, anziché limitarla agli effetti sanzionatori e moratori.
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