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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25238/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Ancona del 27/11/2017, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Fermo condannando Tamborini per bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale), unificata in un unico reato aggravato. Il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.), dato che il fatto risale al 29/05/2003 e non risulterebbe contestata l'aggravante del danno di rilevante gravità; 2) violazione del principio di correlazione e illegittima applicazione della recidiva in appello; 3) contestazione della qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che il disordine contabile derivava da negligenza e non da intento doloso, con conseguente prospettazione della bancarotta semplice documentale (artt. 216 e 217 r.d. n. 267/1942); 4) diniego immotivato dell'attenuante speciale per tenuità del danno (art. 219, terzo comma, r.d. n. 267/1942).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per la morte dell'imputato, intervenuta il 4/09/2020 dopo la proposizione del ricorso. La Procura generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio ritenendo il reato già estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado, ma il motivo decisivo indicato dalla Cassazione è stato la morte dell'imputato. Per effetto della morte si è esaurito il rapporto processuale e la Corte ha richiamato l'impossibilità di pronunciarsi sul merito e di disporre una proscioglimento sostanziale; la sentenza impugnata viene revocata e non si procede a nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 219 r.d. n. 267 del 1942

    art. 219, secondo comma, n. 1 r.d. n. 267 del 1942

    Norma sulla bancarotta fraudolenta e sulle aggravanti; la Corte territoriale aveva unificato le condotte in un unico reato aggravato ai sensi di tale disposizione

  • artt. 216 e 217 r.d. n. 267 del 1942

    artt. 216 e 217 r.d. n. 267 del 1942

    Norme sulla bancarotta documentale e patrimoniale; il ricorrente sosteneva che il disordine contabile fosse da imputare a negligenza (bancarotta semplice documentale) e che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato la qualificazione come bancarotta fraudolenta

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione; il ricorrente ha eccepito l'estinzione del reato per prescrizione avendo il fatto data 29/05/2003; la Procura generale ha invocato la prescrizione come motivo di annullamento senza rinvio, sebbene la Cassazione abbia deciso per l'estinzione conseguente alla morte

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiama il principio di correlazione tra accusa e sentenza; il ricorrente denunciava violazione del principio qualora la recidiva fosse stata ritenuta senza adeguata contestazione

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Norma che tutela il diritto di impugnazione del Pubblico Ministero; il ricorrente sosteneva che l'applicazione della recidiva in appello senza impugnazione del PM violerebbe tale norma

  • art. 219, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942

    art. 219, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942

    Prevede un'attenuante speciale per la tenuità del danno; il ricorrente lamentava il diniego non motivato di tale attenuante da parte del giudice di merito

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    Stabilisce che la morte dell'imputato, intervenuta dopo l'impugnazione, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; la Corte ha fatto espresso richiamo a questa norma per disporre l'annullamento per estinzione del reato a causa della morte

Massime di principio

  • La morte dell'imputato sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione estingue il reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente impossibilità di pronunciarsi sul merito o di emettere un proscioglimento sostanziale
  • Se il pubblico ministero chiede l'annullamento per prescrizione, la Corte di cassazione può tenerne conto; tuttavia, la presenza di una causa di estinzione sopravvenuta (es. morte) prevale e determina l'annullamento senza rinvio
  • L'eccezione di prescrizione va prospettata e motivata concretamente rispetto ai termini applicabili al fatto concreto; la qualificazione del reato (bancarotta semplice vs fraudolenta) dipende dalla prova dell'intento doloso di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o dei movimenti contabili
  • L'applicazione della recidiva in sede d'appello è vincolata al principio di correlazione: non può essere pronunciata oltre quanto contestato o senza il rispetto delle garanzie procedurali, e la sua applicazione d'ufficio in appello è possibile solo nei limiti di legge e previa tempestiva contestazione
  • La richiesta e il riconoscimento di attenuanti speciali, come la tenuità del danno, richiedono motivazione puntuale da parte del giudice di merito; in caso di sopravvenuta estinzione del reato per morte, tali questioni non vengono più decise nel merito

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