Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31017/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di un'imputata per due episodi di evasione. In cassazione la difesa ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per la notificazione del decreto di citazione in appello: secondo la ricorrente, dopo il mancato rinvenimento presso il domicilio eletto, la Corte avrebbe dovuto reiterare un accesso al domicilio ai sensi dell'art. 157, comma 7, c.p.p. invece di disporre la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. Dall'altro lato, è stata censurata la valutazione della recidiva specifica e infraquinquennale, perché il precedente valorizzato riguardava una decisione di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., e non una condanna idonea a fondare la recidiva. La difesa contestava inoltre l'efficacia di tale precedente ai fini della aggravante e, implicitamente, il trattamento sanzionatorio conseguente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la notificazione del decreto di citazione presso il difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, c.p.p., dopo il mancato rinvenimento dell'imputata nel domicilio eletto, escludendo che vi fosse un onere di reiterare il tentativo di notifica presso il domicilio stesso; ha anche osservato che la doglianza difettava comunque di specificità, non essendo allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la sentenza ex art. 131-bis c.p. non costituisce precedente di condanna utile alla recidiva; tuttavia l'erroneo riconoscimento della recidiva non aveva inciso in peius sulla pena, poiché le attenuanti generiche erano state comunque ritenute prevalenti e la riduzione era stata applicata nella misura massima. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    individua il reato di evasione contestato per due episodi, confermato nei gradi di merito.

  • art. 157, comma 7, c.p.p.

    invocato dalla difesa per sostenere la necessità di un ulteriore tentativo di notifica presso il domicilio eletto; la Corte esclude che la norma imponga tale reiterazione nel caso di domicilio eletto non reperito.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    costituisce la disciplina applicabile quando l'imputato non è reperito nel domicilio dichiarato o eletto; la notifica può essere eseguita presso il difensore di fiducia senza ulteriori accessi inutili.

  • art. 157, comma 8-bis, c.p.p.

    richiamato nel percorso notificatorio descritto, in relazione all'ulteriore tentativo di notificazione della vocatio in ius.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    in caso di dedotto error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può esaminare direttamente gli atti processuali.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    la nullità della notificazione presso il difensore è soggetta ai termini di deduzione e richiede allegazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 99 c.p.

    la recidiva presuppone una precedente sentenza di condanna irrevocabile; non è integrata da una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    la decisione di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone l'accertamento del fatto tipico e della responsabilità, ma non equivale a condanna e non può fondare la recidiva.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    richiamato per osservare che il giudizio di prevalenza sulle attenuanti è precluso nei casi previsti dalla legge; nel caso concreto, però, l'assetto sanzionatorio non è risultato peggiorativo per la ricorrente.

  • art. 666 c.p.p.

    indicato come rimedio eventualmente esperibile per la correzione del casellario giudiziale.

  • art. 40 d.P.R. 14 novembre 2012, n. 313

    richiamato per la disciplina della correzione del casellario giudiziale.

Massime di principio

  • Quando l'imputato abbia validamente eletto o dichiarato domicilio e non venga rinvenuto presso il domicilio indicato, la notificazione degli atti può essere eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza che sia necessario reiterare tentativi inutili di notifica presso il domicilio stesso.
  • L'art. 157 c.p.p. disciplina la prima notificazione all'imputato e non può essere sovrapposto alla diversa disciplina della notificazione in presenza di domicilio dichiarato o eletto, regolata autonomamente dall'art. 161 c.p.p.
  • La nullità della notificazione al difensore è deducibile solo nei limiti processuali previsti e richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • Ai fini della recidiva, è necessario un precedente penale di condanna irrevocabile: una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può fungere da precedente utile per la contestazione della recidiva.
  • L'erroneo riconoscimento della recidiva non determina automaticamente l'annullamento della sentenza quando non abbia inciso in peius sul trattamento sanzionatorio complessivo e la parte non alleghi un concreto interesse all'eliminazione della relativa statuizione.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.