Cassazione Civile, Sentenza n. 18824/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (sanzionati)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui il Ministero aveva irrogato una sanzione amministrativa per plurime violazioni della disciplina sul trasferimento di denaro contante, commesse in un arco temporale antecedente alle modifiche normative sopravvenute. La sanzione era stata commisurata in percentuale sull'importo complessivo dei trasferimenti contestati. Dopo un primo ciclo di giudizio e un precedente rinvio della Cassazione, il thema decidendum era stato circoscritto alla sola individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole tra la disciplina originaria e quella sopravvenuta del d.lgs. n. 231 del 2007 come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017. Con il ricorso per cassazione i sanzionati deducevano, in sintesi: che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, avesse violato l'art. 384 c.p.c. e le norme sostanziali di settore, perché si era limitata a trasporre il criterio proporzionale originario entro i nuovi limiti edittali senza svolgere il necessario apprezzamento in concreto imposto dalla sentenza rescindente e dall'art. 67 d.lgs. n. 231/2007; che la sanzione andasse calcolata sulle singole violazioni e non sull'ammontare complessivo; che la motivazione fosse carente o contraddittoria quanto all'applicabilità della continuazione; che la disciplina della continuazione fosse applicabile alla materia; e che comunque il nuovo regime dovesse essere comparato in concreto con quello previgente alla luce dei criteri legali di graduazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non si fosse attenuta al vincolo del giudizio di rinvio e avesse effettuato una comparazione solo astratta tra i massimali e i meccanismi sanzionatori, senza compiere la valutazione concreta richiesta dalle norme e dalla precedente ordinanza rescindente. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, affinché riesamini la causa limitandosi al thema decidendum residuo e valuti quale disciplina sanzionatoria sia, in concreto, più favorevole agli incolpati, tenendo conto degli importi complessivi contestati negli atti di accertamento e dei criteri legali di graduazione previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e ai limiti del thema decidendum fissati dalla Cassazione; non può sostituire una valutazione astratta a quella concreta richiesta dalla decisione rescindente.
art. 67 d.lgs. n. 231 del 2007
L'individuazione del trattamento sanzionatorio richiede un apprezzamento di fatto delle circostanze rilevanti e dei criteri legali di graduazione; non basta il confronto tra minimi e massimi edittali.
art. 63 d.lgs. n. 231 del 2007
La disciplina sanzionatoria va comparata, nel caso concreto, con quella previgente per stabilire quale sia complessivamente più favorevole al trasgressore.
art. 49 d.lgs. n. 231 del 2007
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione al regime sanzionatorio applicabile al trasferimento di contante.
art. 12 preleggi
Invocato per la corretta interpretazione e successione delle leggi nel tempo in materia sanzionatoria.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciato dai ricorrenti.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione.
art. 8 l. 21 novembre 1981, n. 689
Richiamato dall'art. 67 d.lgs. n. 231/2007 in tema di concorso formale, continuazione e reiterazione delle violazioni.
art. 8-bis l. 21 novembre 1981, n. 689
Richiamato dall'art. 67 d.lgs. n. 231/2007 in tema di reiterazione delle violazioni.
art. 1, comma 1, l. n. 197 del 1991
Disposizione originaria violata dai trasferimenti di denaro contante oltre soglia.
art. 1, comma 1, d.l. n. 143 del 1991, conv. dalla l. n. 197 del 1991
Norma antiriciclaggio violata tramite trasferimenti in contanti superiori alla soglia legale.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato alla sola questione rimasta devoluta dalla Cassazione e non può riaprire profili già coperti dal giudicato interno o dalla decisione rescindente.
- Per individuare la legge sanzionatoria più favorevole in materia amministrativa non è sufficiente confrontare in astratto minimi e massimi edittali: occorre una comparazione in concreto, fondata su tutti gli elementi rilevanti del caso e sui criteri legali di graduazione della sanzione.
- Quando la normativa sopravvenuta prevede criteri specifici per l'applicazione della sanzione, il giudice deve esplicitare il loro concreto impiego; la mera trasposizione aritmetica della precedente percentuale entro il nuovo tetto edittale non soddisfa l'obbligo di motivazione e di corretta applicazione della disciplina.
- Se la sentenza rescindente impone la verifica del trattamento più favorevole per l'incolpato, il giudice di merito non può sostituire a tale verifica un calcolo ipotetico fondato su un criterio astratto e non su un accertamento fattuale del caso specifico.
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