Cassazione Penale, Sentenza n. 30998/2022 del 11/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per due rapine aggravate e tentato omicidio: denunciavano il mancato e tardivo accesso alle videoregistrazioni e il diniego di un termine a difesa; chiedevano remissione in termini; censuravano la motivazione per omessa indicazione del ruolo individuale di ciascun imputato e per mancata prova dell'animus necandi, proponendo la derubricazione del tentato omicidio in lesioni; contestavano altresi' la quantificazione della pena e l'applicazione degli aumenti e dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti. Ha ritenuto infondati i motivi sul mancato accesso ai filmati (i filmati risultavano nel fascicolo e sempre disponibili alla difesa), irrilevanti o carenti di specificità le doglianze sul calcolo della pena, e adeguata la motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza del tentato omicidio. La Corte ha condiviso la valutazione della pericolosità degli strumenti usati (bottiglia e corpo contundente), la localizzazione vitale delle lesioni (colpi alla volta parietale con frattura) e il comportamento post-fatto degli imputati come elementi indicativi dell'animus necandi. Ha inoltre confermato che non è necessario che il giudice di merito individui nei dettagli il ruolo operativo di ciascun concorrente quando risulta efficacemente provato un contributo consapevole e volontario alla condotta criminosa. Per effetto dellinammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di discutere concorso di persone e responsabilita' penale; la Corte non ha ritenuto che le questioni poste incidessero sulla fondatezza della motivazione di merito
Norma sull'omicidio richiamata in riferimento alla qualificazione dell'evento; la Cassazione ha ritenuto corretta l'impostazione del giudice di merito sul tentato omicidio
Norma sulle lesioni personali richiamata dai ricorrenti nella prospettiva di derubricazione; Corte ha ritenuto che gli elementi probatori supportavano la qualificazione per tentato omicidio
Richiamata da uno dei ricorrenti come possibile diverso inquadramento; la Cassazione ha ritenuto non sussistere i presupposti per la derubricazione
art. 81, comma finale, cod. pen.
Richiamato in relazione all'elemento soggettivo e al dolo; Corte ha confermato la corretta ricostruzione del dolo diretto alternativo in rapporto alla condotta
Parametri per la determinazione della pena richiamati dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse legittimamente esercitato il potere discrezionale richiamando i parametri e motivando l'aumento
Norma applicata per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria in caso di ricorsi dichiarati inammissibili per colpa
Massime di principio
- La mancata produzione o l'apparente tardiva disponibilita' di materiali probatori non rileva se gli stessi risultano formalmente acquisiti nel fascicolo e da tempo a disposizione della difesa; il ricorrente deve specificare e provare l'impossibilita' concreta di accesso
- In tema di concorso di persone nel reato il giudice di merito non e' obbligato a ricostruire nel dettaglio il ruolo operativo di ciascun concorrente se risulta adeguatamente provato un contributo consapevole e volontario all'impresa criminosa
- Il dolo di tentato omicidio puo' essere desunto dalla pericolosita' degli strumenti impiegati, dalla localizzazione e gravita' delle lesioni e dal comportamento successivo degli agenti (es. allontanamento quando la vittima e' ormai incapace di difendersi), con valutazione ex ante pero' basata sugli elementi concreti rilevabili
- Le questioni sul calcolo della pena e sull'applicazione dei parametri di cui all'art. 133 rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emerge manifesta illogicita', contraddittorieta' o insufficiente motivazione
- Ricorsi generici o privi di specificita' sui punti decisivi sono soggetti a declaratoria di inammissibilita'; e' dunque essenziale formulare motivi dettagliati e documentati
- La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese se il ricorso e' ritenuto causa dell'inammissibilita' per colpa
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