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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30998/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per due rapine aggravate e tentato omicidio: denunciavano il mancato e tardivo accesso alle videoregistrazioni e il diniego di un termine a difesa; chiedevano remissione in termini; censuravano la motivazione per omessa indicazione del ruolo individuale di ciascun imputato e per mancata prova dell'animus necandi, proponendo la derubricazione del tentato omicidio in lesioni; contestavano altresi' la quantificazione della pena e l'applicazione degli aumenti e dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti. Ha ritenuto infondati i motivi sul mancato accesso ai filmati (i filmati risultavano nel fascicolo e sempre disponibili alla difesa), irrilevanti o carenti di specificità le doglianze sul calcolo della pena, e adeguata la motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza del tentato omicidio. La Corte ha condiviso la valutazione della pericolosità degli strumenti usati (bottiglia e corpo contundente), la localizzazione vitale delle lesioni (colpi alla volta parietale con frattura) e il comportamento post-fatto degli imputati come elementi indicativi dell'animus necandi. Ha inoltre confermato che non è necessario che il giudice di merito individui nei dettagli il ruolo operativo di ciascun concorrente quando risulta efficacemente provato un contributo consapevole e volontario alla condotta criminosa. Per effetto dellinammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di discutere concorso di persone e responsabilita' penale; la Corte non ha ritenuto che le questioni poste incidessero sulla fondatezza della motivazione di merito

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sull'omicidio richiamata in riferimento alla qualificazione dell'evento; la Cassazione ha ritenuto corretta l'impostazione del giudice di merito sul tentato omicidio

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali richiamata dai ricorrenti nella prospettiva di derubricazione; Corte ha ritenuto che gli elementi probatori supportavano la qualificazione per tentato omicidio

  • art. 583 cod. pen.

    Richiamata da uno dei ricorrenti come possibile diverso inquadramento; la Cassazione ha ritenuto non sussistere i presupposti per la derubricazione

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Richiamato in relazione all'elemento soggettivo e al dolo; Corte ha confermato la corretta ricostruzione del dolo diretto alternativo in rapporto alla condotta

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena richiamati dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse legittimamente esercitato il potere discrezionale richiamando i parametri e motivando l'aumento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria in caso di ricorsi dichiarati inammissibili per colpa

Massime di principio

  • La mancata produzione o l'apparente tardiva disponibilita' di materiali probatori non rileva se gli stessi risultano formalmente acquisiti nel fascicolo e da tempo a disposizione della difesa; il ricorrente deve specificare e provare l'impossibilita' concreta di accesso
  • In tema di concorso di persone nel reato il giudice di merito non e' obbligato a ricostruire nel dettaglio il ruolo operativo di ciascun concorrente se risulta adeguatamente provato un contributo consapevole e volontario all'impresa criminosa
  • Il dolo di tentato omicidio puo' essere desunto dalla pericolosita' degli strumenti impiegati, dalla localizzazione e gravita' delle lesioni e dal comportamento successivo degli agenti (es. allontanamento quando la vittima e' ormai incapace di difendersi), con valutazione ex ante pero' basata sugli elementi concreti rilevabili
  • Le questioni sul calcolo della pena e sull'applicazione dei parametri di cui all'art. 133 rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emerge manifesta illogicita', contraddittorieta' o insufficiente motivazione
  • Ricorsi generici o privi di specificita' sui punti decisivi sono soggetti a declaratoria di inammissibilita'; e' dunque essenziale formulare motivi dettagliati e documentati
  • La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese se il ricorso e' ritenuto causa dell'inammissibilita' per colpa

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