Cassazione Penale, Ordinanza n. 29306/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un tentativo di furto, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione. Ha denunciato l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 129 c.p.p., sostenendo l'erroneità della decisione sulla validità della querela. In particolare, ha contestato che la querela fosse stata validamente proposta dal responsabile security del punto vendita, su delega del Direttore Generale della società proprietaria, e quindi ha prospettato un vizio della procedibilità del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza specifica critica della motivazione impugnata, e comunque in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel furto commesso in un esercizio commerciale, è legittimato a proporre querela anche il responsabile dell'esercizio o della sicurezza quando abbia un'autonoma detenzione qualificata della merce. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
richiamato come parte della contestazione per il tentativo di furto
richiamato come norma incriminatrice del furto oggetto di condanna
invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta erroneità della decisione sulla validità della querela
utilizzato per la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria conseguenti all'inammissibilità
art. 186, Corte cost. 13 giugno 2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel furto commesso all'interno di un esercizio commerciale, la legittimazione a proporre querela non spetta solo al proprietario o al titolare formale del bene, ma anche a chi abbia una detenzione qualificata della cosa, cioè un autonomo potere di custodia, gestione o disposizione della merce.
- La persona offesa ai fini della querela può coincidere con il soggetto che, pur privo di rappresentanza formale della società proprietaria, sia preposto alla sicurezza o alla gestione del punto vendita e abbia un rapporto di fatto qualificato con i beni custoditi.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già vagliate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La deduzione di un contrasto con la giurisprudenza di legittimità non può fondarsi su argomentazioni incompatibili con un orientamento già consolidato in tema di legittimazione alla querela per furto in esercizio commerciale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29213/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29214/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29242/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29243/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29244/2025 del 07/08/2025
- ordinanza_penale · 7 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29245/2025 del 07/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →