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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8337/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 19/10/2023 del Tribunale di L'Aquila con due motivi principali: 1) violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen.), sostenendo che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa era stata contestata senza specificazione di una condotta concreta di favore al clan Libergolis, basandosi soltanto su rapporti di conoscenza (in particolare con Angelo Tarantino) e su intercettazioni prive di chiari riferimenti all'attività mafiosa; 2) violazione dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., deducendo l'incompetenza territoriale del Tribunale di L'Aquila a favore del Tribunale di Foggia poiché il reato più grave (autoriciclaggio, capo 75) sarebbe stato consumato a Cerignola e collegato all'attività aziendale locale, con la conseguente necessità di valutare la competenza distrettuale diversa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla configurazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rilevando che il giudice del riesame aveva motivato in modo contraddittorio e aveva indicato elementi privi di pertinenza e di capacità dimostrativa in relazione alla finalità di agevolazione mafiosa; ha disposto il rinvio al Tribunale di L'Aquila per un nuovo giudizio specifico su quella aggravante affinché venga valutata correttamente la sussistenza dei gravi indizi e data adeguata motivazione. Il secondo motivo (competenza territoriale) è stato invece rigettato: la Corte ha confermato che la competenza del giudice distrettuale è stata correttamente valutata e che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non era pertinente. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La norma aggravante richiede un'azione preordinata ad agevolare l'organizzazione mafiosa; non è necessario dimostrare il consolidamento del sodalizio, ma deve emergere un collegamento finalistico concreto tra la condotta e un'attività esterna dell'associazione. La Corte ha ritenuto che, nella specie, gli elementi indicati dal giudice del riesame non hanno offerto tale collegamento.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamata per delimitare il concetto di finalità e attività tipiche dell'associazione mafiosa; la Corte osserva che l'aggravante richiamata integra una valutazione finalistica rispetto alle attività esterne dell'associazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sulla violazione di legge in relazione alla qualificazione dell'aggravante; la Corte ha valutato la correttezza della motivazione e l'idoneità degli indizi a costituire gravi indizi di colpevolezza rispetto all'aggravante.

  • art. 16, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza territoriale: il ricorrente sosteneva incompetenza del Tribunale di L'Aquila. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando la corretta applicazione dei criteri di competenza.

  • art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al principio per cui il giudice per le indagini preliminari distrettuale resta competente quando l'aggravante di tipo mafioso è stata inclusa nella notizia di reato, anche se poi ritenuta insussistente in fase cautelare; la Corte ha applicato tale principio per confermare la competenza del Tribunale di L'Aquila.

  • art. 7 D.L. n.152/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)

    Riferimento storico alla normativa sull'aggravante di agevolazione mafiosa; la Corte ha richiamato la corrispondenza normativa per argomentare la questione di competenza.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il rinvio deciso dalla Corte: disposizione che disciplina la competenza per il nuovo giudizio al giudice a cui la decisione viene rimessa.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. richiede proof di un collegamento finalistico concreto: semplici rapporti di conoscenza o interazioni sociali non bastano a fondare l'aggravante se non è dimostrato come la condotta abbia effettivamente agevolato l'organizzazione mafiosa.
  • In sede cautelare la valutazione dei "gravi indizi" deve essere motivata in modo non contraddittorio e su elementi pertinenti rispetto alla finalità di agevolazione mafiosa; indizi vaghi o non attinenti possono determinare l'annullamento e il rinvio per nuova valutazione.
  • La competenza territoriale distrettuale può perdurare quando la notizia di reato originaria conteneva l'aggravante mafiosa, anche se poi questa è stata ritenuta insussistente nella valutazione cautelare, salvo ipotesi di riqualificazione sostanziale dei fatti che modifichi la natura del procedimento.
  • Nei ricorsi per cassazione è possibile ottenere una pronuncia parziale: la Corte può annullare solo la parte della decisione viziata (qui l'aggravante) e rinviare il resto al giudice di merito, mentre altre censure possono essere dichiarate infondate o inammissibili.
  • Per prevenire annullamenti, il giudice di merito deve esplicitare la pertinenza e la capacità dimostrativa degli elementi indicati a sostegno di aggravanti delicate come quella mafiosa, distinguendo chiaramente fra probabilità indiziaria e mera contiguità sociale.

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