Cassazione Civile, Ordinanza n. 15093/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da tre mutui fondiari stipulati tra una società mutuataria e la banca nel 2009, 2012 e 2013, assistiti da ipoteche concesse da terzi datori di ipoteca e da fideiussioni prestate da altri soggetti del medesimo nucleo imprenditoriale/familiare. I mutuatari hanno chiesto la declaratoria di nullità dei mutui fondiari per superamento del limite di finanziabilità, la nullità delle ipoteche e delle fideiussioni, nonché la restituzione delle somme pagate o, in subordine, la riliquidazione dei rapporti senza interessi o al tasso sostitutivo. Il tribunale ha dichiarato la nullità dei mutui e li ha convertiti in mutui ipotecari ex art. 1424 c.c.; la corte d'appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 342 e 189 c.p.c., sostenendo che la domanda di conversione integrale formulata dalla banca in precisazione delle conclusioni fosse nuova e ultra petita; 2) violazione dell'art. 1424 c.c. e delle norme sul mutuo fondiario, contestando che il giudice di merito avesse ricostruito in modo erroneo l'intento pratico delle parti e avesse di fatto svuotato la disciplina speciale del mutuo fondiario; 3) violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c., per avere la corte territoriale valorizzato fatti non tempestivamente allegati; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c., per avere fondato la decisione su fatti non provati e su presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la domanda di conversione integrale, proposta in via subordinata rispetto a quella di conversione parziale, non era una domanda nuova ma un minus strettamente connesso alla vicenda sostanziale già dedotta. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito: una volta coperta da giudicato la declaratoria di nullità dei mutui fondiari per superamento del limite di finanziabilità, restava soltanto da verificare la sussistenza dei presupposti della conversione ex art. 1424 c.c., valutazione che implica un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio per cui la conversione richiede sia il rapporto di continenza tra il contratto nullo e quello diverso, sia l'accertamento che le parti avrebbero voluto il contratto diverso se avessero conosciuto la nullità; tale accertamento della volontà ipotetica non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione consentito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della banca e della cessionaria del credito.
Norme richiamate
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ritenuto non violato perché la domanda di conversione integrale era un minus rispetto a quella originaria.
Richiamato nella censura sul valore della prova, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito.
Norma sulla conversione del contratto nullo: richiede continenza tra contratto nullo e contratto diverso, oltre all'accertamento che le parti avrebbero voluto il secondo se avessero conosciuto la nullità.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme alla disciplina del mutuo, ma senza incidenza decisiva sull'esito.
Invocato per contestare l'allegazione tardiva di fatti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato per sostenere il superamento dei limiti delle conclusioni precisate, ma il motivo è stato respinto.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare l'apprezzamento di merito.
artt. 38, 39, 40, 40-bis e 41 D.Lgs. n. 385/1993
Richiamati per la disciplina del mutuo fondiario e del limite di finanziabilità; la declaratoria di nullità per superamento del limite era coperta da giudicato.
Richiamato per la notifica dell'appello.
Richiamato nel passaggio in cui si afferma che l'operazione di riqualificazione del contratto è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione oggi consentito.
"il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso"
La conversione opera solo se il contratto nullo contiene i requisiti di sostanza e forma del contratto diverso e se risulta che le parti lo avrebbero voluto conoscendo la nullità.
art. 38 D.Lgs. n. 385 del 1992
Il superamento del limite di finanziabilità ha determinato la nullità dei mutui fondiari, poi ritenuta coperta da giudicato.
Massime di principio
- La domanda di conversione del contratto nullo non è nuova quando la richiesta di conversione integrale si ponga come sviluppo o specificazione della originaria domanda di conversione parziale, essendo strettamente connessa alla medesima vicenda sostanziale.
- In tema di conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c., il giudice deve verificare sia la continenza strutturale tra contratto nullo e contratto diverso, sia l'ipotetica volontà comune delle parti di concludere il contratto diverso in caso di conoscenza della nullità.
- L'accertamento della volontà ipotetica delle parti e la riqualificazione del negozio sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei modi consentiti.
- Quando la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità sia coperta da giudicato, in sede di legittimità resta soltanto il controllo sulla corretta applicazione dei presupposti della conversione, non potendo la Corte riesaminare il merito probatorio.
- La censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge, miri a ottenere una diversa valutazione degli elementi istruttori è inammissibile in cassazione.
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