Cassazione Civile, Ordinanza n. 02132/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Due lavoratori dipendenti di una società concessionaria di trasporto regionale, adibiti a mansioni di conducenti di linea/operatori di esercizio, avevano chiesto l'accertamento del diritto a percepire differenze retributive conseguenti all'adeguamento della cd. "indennità di agente unico" in correlazione agli aumenti della retribuzione normale. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello, nella motivazione, aveva invece ritenuto fondato l'appello della società, ma nel dispositivo aveva erroneamente scritto di rigetto dell'impugnazione, dando luogo a un contrasto tra motivazione e dispositivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e omessa motivazione per la insanabile discrasia tra dispositivo e motivazione, con richiamo agli artt. 112, 156, 429, 437 e 442 c.p.c. e all'art. 360 c.p.c.; 2) violazione dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989 (punto 18) e degli artt. 1362 ss. c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che l'indennità non fosse rivalutabile secondo quel testo collettivo; 3) violazione dell'art. 36 Cost., deducendo che la conformità della retribuzione al parametro costituzionale andrebbe valutata complessivamente e non per singola voce. I lavoratori non hanno svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel rito del lavoro il dispositivo abbia autonoma rilevanza e che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo renda nulla la sentenza; tuttavia ha precisato che, nella specie, la questione di merito era già coperta da un indirizzo consolidato. Ha quindi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché fondati sul presupposto non condiviso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, rigettando la domanda dei lavoratori di adeguamento dell'indennità di agente unico. Le spese dell'intero processo sono state compensate per il consolidarsi della giurisprudenza solo successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado e per la peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione: nullità della sentenza, vizio di motivazione e violazione di legge.
Richiamato per denunciare il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla discrasia tra motivazione e dispositivo.
Richiamato a sostegno della nullità della sentenza per irregolarità processuale del provvedimento.
Richiamato nel motivo relativo alla formazione del dispositivo e alla decisione nel rito del lavoro.
Richiamato nel motivo sulla nullità e sul regime delle impugnazioni nel rito del lavoro.
Richiamato nel motivo relativo al rito applicabile alle controversie previdenziali/lavoro nel contesto dell'impugnazione.
Richiamati per la censura di violazione dei canoni ermeneutici dell'accordo collettivo nazionale del 2 ottobre 1989.
art. 36 Cost.
Richiamato per sostenere che la conformità della retribuzione al parametro costituzionale deve essere valutata in modo complessivo e non con riferimento a singole voci.
art. 6, § 1, CEDU
Richiamato per giustificare l'esigenza di esaminare tutte le censure nonostante la nullità processuale, in chiave di giusto processo.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha autonoma rilevanza precettiva e non può essere corretto o integrato attraverso la motivazione: se tra i due vi è contrasto insanabile, la sentenza è nulla.
- Le proposizioni contenute nella motivazione che risultino incompatibili con il dispositivo devono considerarsi non apposte, non potendo sovvertire il comando giudiziale risultante dal dispositivo stesso.
- Quando il contrasto tra motivazione e dispositivo non impedisce di ricostruire con certezza la portata decisoria della pronuncia e le parti hanno comunque potuto difendersi sul contenuto effettivo della decisione, la nullità processuale non impedisce al giudice di legittimità di esaminare il merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che interpreta una clausola collettiva in modo costante, la domanda di adeguamento di un emolumento va respinta se la clausola distingue tra istituti rivalutabili e compensi cristallizzati, includendo nel blocco anche le voci percentuali non espressamente ricomprese tra quelle rivalutabili.
- La verifica della conformità della retribuzione all'art. 36 Cost. non consente, in questa fattispecie, di isolare una singola indennità dal complessivo assetto contrattuale, quando la disciplina collettiva di settore abbia già regolato in modo specifico la rivalutazione delle diverse voci economiche.
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