Cassazione Civile, Ordinanza n. 27017/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel 2016 il resistente era stato nominato consulente tecnico d’ufficio in una causa civile e il Tribunale aveva liquidato per l’attività svolta un compenso di euro 1.662,43, oltre accessori. Nel 2023, assumendo di non essere stato pagato, il consulente intimò al ricorrente, parte del giudizio nel quale era stato nominato, il pagamento mediante precetto; l’importo complessivamente precettato era di euro 2.636,56. Il ricorrente propose opposizione agli atti esecutivi, deducendo la nullità del precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo. Il resistente aderì a tale eccezione e rinunciò alla minacciata esecuzione, ma lo comunicò il 16 febbraio, dopo che l’opponente aveva notificato l’opposizione il 13 febbraio e iscritto la causa a ruolo il 14 febbraio. Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 14 settembre 2023, dichiarò cessata la materia del contendere e condannò il resistente a euro 400 per spese, liquidando il solo compenso per la fase di studio sul presupposto che la rinuncia fosse intervenuta prima dell’iscrizione a ruolo. Il ricorrente propose due motivi di cassazione: contestò, anzitutto, la riduzione delle spese, sostenendo che la rinuncia era stata comunicata dopo la notificazione dell’opposizione e l’iscrizione a ruolo, sicché era dovuto anche il compenso per la fase introduttiva; censurò inoltre la liquidazione sotto il minimo tariffario e la mancata distinzione tra compensi e spese, lamentando anche l’omesso riconoscimento del contributo unificato, dell’imposta di bollo e dell’anticipazione forfettaria di euro 27. Il resistente eccepì l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura e tardività, nonché per l’asserita improponibilità del ricorso per cassazione in luogo dell’appello.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari del resistente. Ha ritenuto correttamente proposto il ricorso per cassazione: la qualificazione dell’azione data dal giudice di merito vincola ai fini dell’impugnazione solo se motivata; in mancanza, il mezzo si individua in base al vizio dedotto, che nel caso concreto era un vizio formale del precetto, proprio dell’opposizione agli atti esecutivi. Ha inoltre stabilito che la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere successiva alla sentenza impugnata, ma non deve necessariamente essere contestuale alla redazione del ricorso. Ha escluso la tardività: per il procedimento iniziato il 13 febbraio 2023 si applicava il testo dell’art. 133 c.p.c. anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 164/2024; la data della firma digitale del giudice, 13 settembre 2023, non coincideva con la pubblicazione, avvenuta il 14 settembre 2023, quando il sistema informatico assegnò numero e data alla sentenza. Nel merito, ha accolto il primo motivo: la rinuncia fu comunicata solo dopo la notificazione dell’opposizione e l’iscrizione a ruolo, perciò erano dovuti anche i compensi per la fase introduttiva. Ha rigettato il motivo sul minimo tariffario: per una causa di valore pari a euro 2.636,56, il compenso per la fase di studio variava da euro 213 a euro 638 e la liquidazione di euro 400 non era inferiore al minimo. Ha rigettato anche le censure relative al contributo unificato e all’anticipazione forfettaria di euro 27, poiché la condanna alle spese ne comporta implicitamente la rifusione. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e deciso nel merito senza rinvio, condannando il resistente a rifondere euro 613 per il giudizio di merito, oltre accessori, e euro 339 per il giudizio di legittimità, oltre accessori. Per il merito, ha mantenuto il compenso di euro 400 per la fase di studio, riconosciuto euro 213 per la fase introduttiva secondo il parametro minimo, ed escluso compensi per le fasi di trattazione e decisionale, non svolte.
Norme richiamate
Nel caso di specie, Luigi Antonio Gallo con l’atto di opposizione dedusse un vizio formale dell’atto di precetto (mancata previa notifica del titolo esecutivo), e dunque una invalidità formale.
La Corte distingue l’opposizione fondata su un vizio formale del precetto dall’opposizione all’esecuzione: il vizio dedotto non ricade nell’art. 615 c.p.c.
Nel caso di specie, Luigi Antonio Gallo con l’atto di opposizione dedusse un vizio formale dell’atto di precetto (mancata previa notifica del titolo esecutivo), e dunque una invalidità formale. Tale vizio giustamente è stato fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi, ed in tali termini va qualificata l’azione proposta dall’odierno ricorrente.
La mancata notificazione del titolo esecutivo insieme al precetto costituisce un vizio formale dell’atto esecutivo, deducibile con opposizione agli atti esecutivi.
L’art. 133 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, stabiliva che “il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma”, e solo l’adempimento di queste formalità consentiva di ritenere avvenuta la pubblicazione della sentenza.
Per i procedimenti soggetti al testo previgente dell’art. 133 c.p.c., la pubblicazione della sentenza richiedeva le formalità di attestazione del cancelliere; la firma digitale del giudice, da sola, non determinava la pubblicazione.
Questa data è tuttavia irrilevante ai fini del decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c., perché non è dessa la data della pubblicazione.
Il termine lungo d’impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla data in cui il giudice ha apposto la firma digitale.
art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
Questo decreto (il quale ha soppresso l’intervento del Cancelliere ai fini della pubblicazione della sentenza, che avviene oggi per il solo fatto dell’inserimento, da parte del giudice, del provvedimento nel flusso informatico del “processo civile telematico”), in virtù di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
La nuova disciplina sulla pubblicazione telematica delle sentenze si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023; non si applica al procedimento iniziato il 13 febbraio 2023.
art. 15 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
Pertanto nel caso di specie l’apposizione della firma digitale da parte del Giudice estensore ha comportato l’inserimento del provvedimento nel flusso del fascicolo d’ufficio, ai sensi dell’art. 15 d.m. 21.2.2011 n. 44 (come modificato dall’art. 2 d.m. 15.10.2012 n. 209) e dell’art. 16 del Provvedimento DGSIA 16.4.2014 (in Gazz. Uff. 30 aprile 2014 n. 99), ma non la sua pubblicazione, che esigeva comunque l’assegnazione del numero e della data da parte del sistema informatico: il che indubitabilmente nel caso di specie è avvenuto il 14 settembre 2023.
Nel regime applicabile al procedimento, l’inserimento del provvedimento nel flusso informatico conseguente alla firma del giudice non bastava a pubblicarlo; occorreva anche l’assegnazione del numero e della data da parte del sistema.
Infatti anche quando la sentenza di condanna alle spese non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese.
La condanna alle spese comprende implicitamente il rimborso del contributo unificato, anche se la sentenza non lo menziona espressamente.
art. 30, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Anche per tale spesa valgono le considerazioni svolte al § precedente: trattasi infatti di un importo fisso e forfettario, dovuto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio a titolo di anticipazione delle “indennità di trasferta e [del]le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio” anche nel caso in cui nessuna di tali spese dovesse essere sostenuta.
L’anticipazione forfettaria prevista dalla norma è un costo fisso e, come il contributo unificato, si intende inclusa nella condanna alla rifusione delle spese di lite.
Per una causa di questo valore il d.m. 55/14 prevede un compenso variabile, per la fase di studio, da un minimo di euro 213 ad un massimo di euro 638.
I parametri forensi applicabili alla fase di studio prevedono, per il valore di causa indicato, una forbice da euro 213 a euro 638; la liquidazione di euro 400 rispetta il minimo.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo in base al valore della causa e assumendo il parametro minimo di cui al d.m. 55/14 in considerazione dell’oggettiva semplicità della lite.
Le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico della parte soccombente e liquidate in relazione al valore della causa e ai parametri applicabili.
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione del mezzo d’impugnazione contro una sentenza in materia di opposizioni esecutive, la qualificazione dell’azione compiuta dal giudice di merito vincola la parte solo se è motivata; se è assertiva o immotivata, il mezzo va individuato in base al vizio dedotto dall’opponente.
- La contestazione della mancata notificazione del titolo esecutivo insieme al precetto deduce un vizio formale dell’atto e va proposta con opposizione agli atti esecutivi.
- La procura speciale per ricorrere per cassazione deve essere conferita dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ma non è necessario che sia contestuale alla redazione del ricorso.
- Per i procedimenti soggetti al testo previgente dell’art. 133 c.p.c., la pubblicazione della sentenza non coincide con la firma digitale del giudice: rileva il completamento delle formalità di pubblicazione previste dalla disciplina applicabile, compresa l’assegnazione della data e del numero da parte del sistema informatico.
- Se la rinuncia alla minacciata esecuzione è comunicata dopo la notificazione dell’opposizione e l’iscrizione a ruolo, la parte vittoriosa ha diritto al rimborso anche dei compensi per la fase introduttiva già svolta.
- Il rispetto del minimo tariffario va valutato separatamente dall’individuazione delle attività processuali effettivamente svolte e remunerabili; il riconoscimento del compenso per una fase ulteriore non comporta che la liquidazione della fase di studio debba essere aumentata.
- La condanna alla rifusione delle spese comprende implicitamente il rimborso del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria, anche quando la sentenza non li menzioni espressamente.
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