Cassazione Penale, Sentenza n. 16323/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: Tarantino era stato sottoposto a custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (associazione mafiosa) e poi assolto con sentenza definitiva (art. 530, comma 2, c.p.p.). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e travisamento delle fonti probatorie nella ordinanza di rigetto, contestando l'uso del precedente patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e di intercettazioni indirette come basi per escludere l'indennizzo; inoltre censurava la mancata pronuncia sulle conseguenze pregiudizievoli subite e l'erronea applicazione dei parametri di liquidazione, sostenendo che la sua condotta non integrava dolo o "colpa grave".
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice della riparazione avesse correttamente valutato, con autonomia rispetto al giudizio penale, che la condotta dell'interessato (in particolare la persistenza di rapporti con esponenti della consorteria dopo un precedente patteggiamento) fosse idonea a costituire "colpa grave" ostativa all'indennizzo. Si è sottolineato il principio per cui il giudice della riparazione valuta ex ante se una condotta, anche se non costitutiva di reato accertato, abbia creato la falsa apparenza di responsabilità penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nulla è stato liquidato all'Amministrazione resistente per le sue difese.
Norme richiamate
delitto contestato inizialmente (associazione di tipo mafioso) per il quale il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
assoluzione per non aver commesso il fatto
norma che ha disciplinato l'assoluzione del Tarantino nel processo penale
precedente irrevocabile di patteggiamento utilizzato dal giudice della riparazione per valutare la continuità di rapporti del ricorrente con la consorteria
regola che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e il criterio per verificare l'esistenza di cause ostative (dolo o colpa grave)
norma attinente alle modalità e parametri del procedimento di riparazione richiamata nel ricorso
principi procedurali generali richiamati nelle censure sul corretto uso delle fonti probatorie
art. 546, lett. e) cod. proc. pen.
motivo di impugnazione richiamato nelle doglianze relative alla motivazione e al travisamento delle prove
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale: non deve accertare il reato, ma se la condotta dell'interessato abbia oggettivamente creato la falsa apparenza della sua responsabilità tale da giustificare l'intervento cautelare.
- La "colpa grave" ostativa all'indennizzo non coincide con la colpa penale: si valuta la componente oggettiva (id quod plerumque accidit) e la prevedibilità oggettiva della reazione dell'Autorità giudiziaria.
- Precedenti irrevocabili (es. patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) e la persistenza di frequentazioni con soggetti mafiosi possono costituire elementi idonei a fondare la sussistenza di colpa grave, anche se le prove non bastano per una condanna penale definitiva.
- Intercettazioni indirette, pur non sufficienti a provare il reato nel processo di merito, possono contribuire nel giudizio di riparazione a dimostrare contiguità o comportamenti rilevanti ai fini dell'esclusione dell'indennizzo.
- Chi propone domanda di riparazione deve considerare il rischio processuale: decisioni negative possono comportare condanna alle spese; le difese dell'Amministrazione non vengono liquidate se risultano generiche o non pertinenti.
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