Cassazione Civile, Ordinanza n. 09076/2025 del 06/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca originaria nei confronti di più fideiussori della società debitrice principale per il pagamento di una rilevante esposizione debitoria. In primo grado il tribunale, anche all'esito di CTU contabile, revocava il decreto solo per alcuni opponenti e lo confermava nei confronti della ricorrente. In appello la ricorrente sosteneva di essere stata liberata o comunque di essere rimasta obbligata solo per una parte minore della garanzia, deducendo che la corte territoriale avesse trascurato documenti decisivi, non ammesso prove testimoniali e interrogatorio formale diretti a dimostrare la riduzione del credito, e non avesse rilevato il difetto di legittimazione attiva della società intervenuta cessionaria del credito. Con il quarto motivo chiedeva inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi, tutti formulati anche come violazione di legge, omesso esame di fatti/documenti decisivi e travisamento, ma la Corte ha rilevato che le censure non rispettavano i requisiti di specificità e di autosufficienza e tendevano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi non indicavano in modo specifico le norme violate né confrontavano il loro contenuto precettivo con la decisione impugnata, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; inoltre non erano stati adeguatamente riportati nel ricorso gli atti e documenti su cui le doglianze si fondavano, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Le censure erano inoltre dirette a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, oltre al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede specificità nella formulazione del motivo e il confronto tra norma asseritamente violata e ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo deve essere articolato in modo da consentire alla Corte di individuare con precisione il vizio processuale dedotto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico: il ricorrente deve indicare le norme asseritamente violate, esaminarne il precetto e confrontarlo con la sentenza impugnata.
È necessario riportare e localizzare nel ricorso gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure.
art. 24 Cost.
La doglianza di mancata ammissione delle prove è stata prospettata come lesiva del diritto di difesa, ma non è stata ritenuta fondata in sede di legittimità.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
La Corte ha applicato anche la condanna a somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata, ritenendo integrati i presupposti di legge.
ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c.
La Corte ha disposto anche una condanna pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile se non contiene l'indicazione specifica delle norme asseritamente violate, la ricostruzione del loro contenuto precettivo e il confronto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio di merito o una rivalutazione delle prove, essendo limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: atti e documenti posti a base delle censure devono essere trascritti o almeno adeguatamente indicati e localizzati, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Le censure che richiedono alla Corte di cassazione un riesame del materiale probatorio e dei fatti di causa sono inammissibili perché estranee alla funzione del giudizio di legittimità.
- In caso di ricorso inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata non solo alle spese, ma anche alle somme previste per responsabilità aggravata e all'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.
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