Cassazione Penale, Ordinanza n. 14695/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero soltanto a proporre una diversa lettura dei fatti, in particolare sulla pretesa sussistenza di uno stato di necessità, questione che non poteva essere riesaminata in sede di legittimità nei termini dedotti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per evasione. Il ricorrente censurava la sentenza di secondo grado sostenendo, in sostanza, una ricostruzione alternativa del fatto: l'allontanamento sarebbe avvenuto per una situazione di stato di necessità, collegata alla generica esigenza di reperire un medicinale per la compagna incinta. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale doglianza sollecitasse una rivalutazione del merito e della ricostruzione fattuale, senza evidenziare un vizio di legittimità idoneo a incidere sulla decisione impugnata.
Norme richiamate
La fattispecie processuale riguarda il reato di evasione; la Corte non ne ridefinisce gli elementi, ma prende atto della contestazione e ritiene il ricorso inammissibile perché volto a rivalutare il merito della ricostruzione fattuale.
È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di censure di legittimità, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito e una ricostruzione alternativa dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- La deduzione di uno stato di necessità, quando richieda un diverso apprezzamento della concreta dinamica fattuale e delle emergenze probatorie, non può essere fatta valere in cassazione come mera contestazione della ricostruzione operata nei gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito quando la censura non denunci un vizio logico-giuridico ma persegua soltanto un riesame del fatto.
Come è indicizzato
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