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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17287/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Un cliente aveva convenuto una banca deducendo la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente relative a interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta, chiedendo il ricalcolo dei rapporti, la restituzione delle somme indebitamente addebitate e il risarcimento del danno per asserita illegittima segnalazione a sofferenza in centrale rischi. In primo grado, a seguito di una prima consulenza tecnica era emerso un credito molto elevato del cliente; poi, su iniziativa della banca, era stata disposta una CTU integrativa che aveva applicato la prescrizione a una parte delle rimesse, riducendo il credito. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda e aveva anche liquidato un danno non patrimoniale. In appello, la banca aveva contestato soprattutto il computo delle somme, sostenendo che il giudice avesse sommato indebitamente un debito del cliente relativo a un diverso conto anziché compensarlo, e aveva impugnato la condanna per la segnalazione in centrale rischi. Il cliente, con appello incidentale, aveva contestato l’uso della CTU integrativa ritenendola incompatibile con la motivazione di primo grado e sosteneva il passaggio in giudicato di alcuni capi non impugnati dalla banca. Con il ricorso per cassazione il cliente denunciava: 1) omesso esame e difetto di motivazione perché la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che egli non avesse contestato la CTU integrativa del 30/12/2014; 2) violazione dell’art. 324 c.p.c. per non avere la corte d’appello riconosciuto il giudicato interno su vari capi della sentenza di primo grado non impugnati dalla banca. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che dagli atti risultava una contestazione specifica e reiterata della CTU integrativa, e ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla contestabilità delle risultanze della consulenza anche in appello. Ha invece dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello per nuovo esame.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo giudizio di merito sul punto decisivo della corretta considerazione della CTU integrativa e del relativo ricalcolo dei rapporti di conto corrente. Il secondo motivo è stato respinto in parte per inammissibilità e in parte per infondatezza. La Corte ha riconosciuto che il ricorrente aveva effettivamente contestato la consulenza tecnica integrativa sia in primo grado sia in appello e che la corte territoriale aveva quindi errato nel supporre il contrario. Restano richiamati, come principi regolatori, sia la possibilità di contestare le risultanze della CTU anche in appello, purché senza introdurre nuovi fatti o domande, sia l’onere della banca, in tema di prescrizione dell’azione di ripetizione, di limitarsi all’allegazione dell’inerzia del titolare e della volontà di avvalersene, senza dover inizialmente indicare le singole rimesse solutorie. Il giudizio si conclude dunque con cassazione con rinvio e senza decisione definitiva sul merito della quantificazione finale del credito.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato solo per il rilascio della procura speciale al difensore della banca

  • art. 2935 c.c.

    richiamato in relazione al decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione e al tema delle rimesse solutorie

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per dedurre la formazione del giudicato interno sui capi non impugnati

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso per cassazione

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla contestazione della CTU

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato per denunciare la violazione dell'art. 324 c.p.c.

  • art. 156, terzo comma, c.c.

    richiamato in tema di sanatoria delle nullità relative della CTU

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato per la disciplina delle nullità relative e della loro deduzione tempestiva

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato in relazione alla nullità assoluta rilevabile come motivo di impugnazione

  • art. 1194 c.c.

    richiamato nel ragionamento relativo all'imputazione delle rimesse nel ricalcolo contabile

Massime di principio

  • Le contestazioni di merito alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, se non integrano eccezioni di nullità del relativo procedimento, possono essere proposte anche in appello e non sono soggette a una preclusione assoluta ancorata al primo atto successivo al deposito della CTU.
  • Il giudice di merito non può fondare la decisione su una presunta mancata contestazione della CTU quando dagli atti risulti invece una contestazione specifica e reiterata: un simile travisamento del contenuto processuale del fascicolo è censurabile in cassazione se decisivo.
  • In tema di ripetizione di indebito derivante da conto corrente, ove la banca eccepisca la prescrizione, l'onere di allegazione è soddisfatto con la deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne; l'indicazione analitica delle singole rimesse solutorie non è necessaria nella fase di deduzione dell'eccezione.
  • La verifica della prescrizione nei rapporti di conto corrente con apertura di credito deve essere condotta dopo avere prima eliminato dal saldo le competenze illegittime dichiarate nulle; solo sul saldo così rettificato può essere apprezzata l'eventuale natura solutoria delle rimesse.
  • Il giudicato interno si forma solo sui capi effettivamente non impugnati, ma la sua deduzione richiede che il contenuto della sentenza di primo grado sia ricostruito nel rapporto tra motivazione e dispositivo; ove il motivo non consenta tale ricostruzione, la censura può essere inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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