Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/03/2015 n. 4853 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello della società contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001. L'accertamento era stato emesso per omessa dichiarazione dei redditi e determinava un reddito imponibile ai fini IRPEG, IRAP e IVA, oltre alle sanzioni. In Cassazione, tuttavia, è emerso d'ufficio che la società era stata cancellata dal registro delle imprese l'11 dicembre 2001, prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'introduzione del giudizio. La questione decisiva è stata quindi il difetto originario di capacità e legittimazione processuale della società estinta e dell'ex liquidatore, non il merito della pretesa fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che il ricorso originario non poteva essere proposto ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., poiché la società era già estinta prima dell'inizio del processo e l'ex liquidatore non aveva più il potere di rappresentarla. La Corte ha ritenuto che l'estinzione della società comportasse il subentro dei soci nei rapporti giuridici residui, nei limiti previsti dalla legge, e che il vizio processuale fosse originario e insanabile. I motivi del ricorso principale e di quello incidentale sono rimasti assorbiti. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c.

    La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione della società secondo gli effetti previsti dalla norma modificata.

    La Corte richiama la riforma dell'art. 2495 c.c. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite: per le cancellazioni successive al 1° gennaio 2004 l'estinzione è immediata; per quelle anteriori, come nel caso concreto, l'estinzione opera dal 1° gennaio 2004, non essendo la norma retroattiva.

  • D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4

    La disposizione ha modificato l'art. 2495 c.c., comma 2, attribuendo efficacia costitutiva alla cancellazione.

    La modifica normativa non è stata considerata retroattiva, a tutela dell'affidamento dei soggetti sugli effetti della cancellazione secondo la disciplina vigente al momento dell'adempimento.

  • Art. 110 c.p.c.

    La successione nel processo avviene quando una parte viene meno per morte o per altra causa.

    L'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese è equiparata, sul piano processuale, alla morte della persona fisica; i soci subentrano nella legittimazione processuale relativa ai rapporti residui.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte cassa senza rinvio la sentenza quando la causa non poteva essere proposta.

    Il difetto originario di capacità o legittimazione processuale della società estinta impedisce la prosecuzione del giudizio e impone la cassazione senza rinvio, senza esame del merito.

Massime di principio

  • Prima di esaminare il merito di una controversia relativa a una società, occorre verificare se essa fosse ancora esistente e processualmente capace al momento della notifica dell'atto e dell'introduzione del giudizio.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente secondo la disciplina temporale applicabile; dopo l'estinzione, l'ex liquidatore non può normalmente rappresentare la società in nuovi giudizi.
  • I rapporti giuridici e i debiti non necessariamente si estinguono con la società: possono trasferirsi ai soci, i quali subentrano anche nella legittimazione processuale, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o secondo il regime di responsabilità applicabile.
  • Se il processo è stato introdotto da o contro una società già estinta, il vizio può essere originario e insanabile, con conseguente cassazione senza rinvio o declaratoria di inammissibilità, senza decisione sulla fondatezza dell'accertamento fiscale.
  • La verifica della legittimazione processuale e della corretta individuazione dei successori della società estinta è distinta dalla valutazione della correttezza sostanziale della pretesa tributaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.