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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04940/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale, dell’opposizione allo stato passivo proposta da una società che aveva chiesto l’ammissione di due poste di credito nei confronti del fallimento di una società con cui era intercorso un contratto di affitto di azienda. La domanda riguardava, da un lato, somme rivendicate in via privilegiata e in surroga dei diritti di ex dipendenti per pagamenti effettuati dopo l’inizio del rapporto e sino alla data del fallimento; dall’altro, somme richieste in prededuzione per esborsi sostenuti dopo la dichiarazione di fallimento e per costi connessi all’acquisizione del ramo d’azienda. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda perché tardiva; il Tribunale aveva confermato, ritenendo applicabile l’art. 101 l. fall. anche ai crediti prededucibili e reputando non giustificato il ritardo, poiché la domanda era stata proposta oltre il termine di cui all’art. 101 l. fall. La ricorrente, in cassazione, ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 52, 101, 111 e 111-bis l. fall., sostenendo che l’onere di rispettare il termine dell’art. 101 non sarebbe estensibile ai crediti sopravvenuti e prededucibili; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 101 l. fall., censurando l’affermazione secondo cui la norma si applicherebbe indistintamente a tutte le domande di insinuazione basate su atti giuridici preesistenti, senza distinguere tra crediti anteriori e successivi al fallimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che anche i crediti prededucibili contestati devono essere accertati con la verifica dello stato passivo e che, se la domanda è proposta oltre i termini ordinari, essa va qualificata come ultratardiva e deve rispettare la disciplina dell’art. 101 l. fall., con prova della causa non imputabile del ritardo. Ha inoltre precisato che, per i crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento, la non imputabilità va valutata dalla data in cui il credito è sorto, non potendo ovviamente la domanda essere proposta prima di tale momento, ma dovendo poi il creditore attivarsi entro un termine ragionevolmente contenuto. Il Tribunale aveva correttamente applicato tali principi, anche perché la creditrice non si era attivata tempestivamente rispetto al momento in cui aveva conosciuto il fallimento e alla successiva risoluzione del rapporto. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente, in ragione del consolidamento successivo dell’orientamento giurisprudenziale, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 l. fall.

    è richiamato come disposizione generale sul concorso dei creditori nel fallimento, ma la Corte concentra la decisione sulla disciplina delle domande di insinuazione al passivo e sulla loro soggezione ai termini di cui all’art. 101 l. fall.

  • art. 101 l. fall.

    oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo

    disciplina le domande tardive e ultratardive; le ultratardive sono ammissibili solo se il ritardo dipende da causa non imputabile al creditore e, comunque, prima dell’esaurimento delle ripartizioni dell’attivo. La Corte afferma che tale disciplina si applica anche ai crediti prededucibili contestati.

  • art. 111 l. fall.

    è richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prededuzione, ma la Corte afferma che l’accertamento dei crediti prededucibili contestati avviene comunque nelle forme della verifica del passivo.

  • art. 111-bis l. fall.

    prevede che i crediti prededucibili contestati siano accertati con le modalità della verifica dello stato passivo, senza distinguere tra crediti sorti prima o dopo il fallimento.

  • art. 3 Cost.

    la Corte esclude che la disciplina applicata comporti una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai creditori preesistenti, poiché i termini decorrono da un’unica data e perseguono esigenze di speditezza e concentrazione.

  • art. 24 Cost.

    la Corte esclude una lesione del diritto di difesa dei creditori sopravvenuti, evidenziando la possibilità di dimostrare la non imputabilità del ritardo ai fini dell’ammissibilità dell’ultratardiva.

  • art. 208 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    è richiamato solo come conferma della valorizzazione, nel nuovo codice della crisi, delle esigenze di speditezza e concentrazione dell’accertamento del passivo; non è applicabile ratione temporis al caso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Tutti i crediti prededucibili contestati, siano essi sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e, se la domanda è proposta oltre i termini ordinari, si applica la disciplina delle domande ultratardive.
  • La domanda ultratardiva di insinuazione al passivo è ammissibile solo se il creditore prova che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile e se l’istanza è stata proposta entro un termine ragionevolmente contenuto dalla cessazione dell’impedimento.
  • Per i crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, la valutazione della non imputabilità del ritardo va riferita alla data di insorgenza del credito, poiché solo da quel momento il creditore può attivarsi per l’insinuazione.
  • La disciplina dei termini per l’insinuazione al passivo non viola, di per sé, gli artt. 3 e 24 Cost., perché è costruita su un unico criterio temporale e risponde a esigenze di speditezza e concentrazione della procedura concorsuale.
  • La possibilità di far valere la scusabilità del ritardo attenua il rischio di compressione della tutela dei crediti sopravvenuti, purché il creditore dimostri concretamente l’ostacolo esterno e la tempestiva reazione una volta cessato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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