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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16987/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di revisione della condanna irrevocabile (Tribunale di Milano, 19/12/2013; irrevocabile 30/04/2015) per plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il motivo unico del ricorso era la mancata valutazione, da parte della Corte di appello, di nuove prove allegate all'istanza di revisione e all'istanza di sospensione degli effetti della sentenza: documentazione sui rapporti di lavoro con Mario Scorza e dichiarazioni di quest'ultimo (e di altri) secondo cui il cellulare oggetto delle intercettazioni sarebbe stato consegnato dopo i fatti contestati, tali da dimostrare l'erroneità dell'attribuzione dell'utenza e quindi l'innocenza del ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse esaminato e confutato motivatamente i nuovi elementi di prova, giudicandoli non decisivi e inidonei a ribaltare il giudizio di responsabilità fondato su intercettazioni, gps, servizi di osservazione e ammissioni parziali dell'imputato. La Corte ha inoltre osservato incongruenze e inattendibilità nelle dichiarazioni dei testi e l'irrilevanza probatoria di elementi quali la scatola del telefono. Il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; la domanda di sospensione degli effetti è stata implicitamente respinta.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale contestata nel processo di primo grado per il reato di cui era imputato il ricorrente; non oggetto diretto di interpretazione nella decisione sulla revisione, ma contesto fattuale della condanna.

  • art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce che la revisione è consentita se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o congiunte a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto; la Corte ha applicato questo criterio valutando l'idoneità dei nuovi elementi a provocare l'assoluzione.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Richiede che gli elementi nuovi siano tali da dimostrare, se accertati, che il condannato debba essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p.; la Corte ha verificato che le prove nuove non raggiungono tale soglia.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.

    Si riferisce ai criteri di decisione di merito (insufficienza della prova, non punibilità, proscioglimento); la revisione richiede che i nuovi elementi, se provati, conducano a proscioglimento secondo tali articoli.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'imposizione delle spese processuali al ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla liquidazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende, con riferimento ai criteri di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave tale da esentare dal pagamento.

  • Cass., Sez. 2, n. 15562 del 14/02/2019 (indicata)

    Cass., Sez. 2, n. 15562 del 14/02/2019, Camassa, Rv. 276437-01

    Giurisprudenza di riferimento sul principio che la revisione richiede prove nuove idonee a determinare l'assoluzione; citata a supporto del rigetto per insufficienza delle nuove prove.

Massime di principio

  • La revisione per nuovi elementi è ammissibile solo se le prove sopravvenute, se accertate, sono tali da determinare il proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; prove puramente ricostruttive o incoerenti non sono sufficienti.
  • Il giudice della revisione valuta la rilevanza e la credibilità delle nuove dichiarazioni e documenti rispetto al quadro probatorio già formato: contraddizioni, incongruenze temporali o ragioni logiche che rendono la nuova prova dubbia ne compromettono l'efficacia.
  • Non è possibile riproporre con la revisione argomentazioni già valutate o mere rielaborazioni delle stesse prove: occorre materiale realmente nuovo e decisivo, non la reiterazione di motivi già discussi.
  • La richiesta di sospensione degli effetti della condanna deve essere supportata da elementi specifici; la sua negazione può essere implicita nel rigetto della revisione se non emergono novità decisive.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per revisione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti equitativi (es. Cassa delle Ammende) salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Nelle contestazioni relative all'attribuzione di utenze telefoniche o strumenti simili, l'insieme delle prove (intercettazioni, corrispondenze, gps, servizi di osservazione, ammissioni in dibattimento) viene valutato nel suo complesso; un singolo elemento idoneo a creare un ragionevole dubbio deve essere solido e coerente con il resto del materiale probatorio.

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