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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30100/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, pur riducendo la pena, aveva confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. Il motivo è stato ritenuto eccentrico rispetto al provvedimento impugnato, poiché il giudizio di appello era stato definito ai sensi dell'art. 599 c.p.p. e non dell'art. 599-bis c.p.p. Con il secondo motivo ha censurato la violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tale doglianza aspecifica e meramente riproduttiva di deduzioni già esaminate dalla Corte territoriale, che aveva comunque ridotto la pena valorizzando la gravità oggettiva dei fatti e mantenendola comunque sotto la media edittale, nonché negando le attenuanti generiche sulla base di elementi di merito (custodia continuativa dell'arma, disponibilità di due bunker, occultamento di uno di essi agli investigatori).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era inconferente rispetto al tipo di provvedimento impugnato e che il secondo motivo era generico e non consentito in sede di legittimità, poiché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche. È stata quindi condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, quale somma equitativamente determinata per la colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 599 c.p.p.

    Richiamato come base corretta del giudizio di appello trattandosi di giudizio abbreviato in appello.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Indicato dal ricorrente, ma escluso come riferimento del provvedimento impugnato.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma invocata per ottenere le attenuanti generiche, negate dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La censura proposta in cassazione deve essere pertinente rispetto al contenuto effettivo del provvedimento impugnato: doglianze fondate su un presupposto processuale erroneo o estraneo alla decisione non sono scrutinabili utilmente.
  • Le contestazioni sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, essendo sindacabili in cassazione solo per illogicità manifesta, arbitrarietà o totale carenza di motivazione.
  • In tema di commisurazione della pena, il giudice di merito assolve l'obbligo motivazionale anche mediante un richiamo sintetico ai criteri di cui all'art. 133 c.p., specie quando irroghi una pena inferiore alla media edittale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi concreti della condotta e del contesto, e tale valutazione discrezionale è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni ascrivibili alla parte, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

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