Cassazione Civile, Ordinanza n. 28789/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, recuperando a tassazione costi ritenuti non deducibili, maggiori ricavi, indebite detrazioni IVA su acquisti di merci, detrazioni IVA su costi di sponsorizzazione e pubblicità e omessa contabilizzazione dell'IVA a debito relativa a ricavi non dichiarati. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto ragione in primo grado. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame dell'Agenzia limitandosi a riportare il contenuto della sentenza di primo grado e ad affermare di condividerne la "puntuale motivazione" per il suo "inusuale rigore analitico" e per le conformi difese della contribuente, senza però confrontarsi in modo specifico con i motivi di appello. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, perché il giudice d'appello avrebbe aderito acriticamente alla decisione di primo grado senza valutare i motivi di impugnazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo; 3) violazione delle norme sulle spese, per difetto di motivazione sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza d'appello era sorretta da motivazione solo apparente: il giudice di merito aveva infatti riprodotto integralmente la sentenza di primo grado e vi aveva aderito con formule generiche, senza esporre le ragioni autonome del proprio convincimento e senza esaminare i motivi di appello. Da ciò è derivata la nullità della decisione per violazione dell'obbligo di motivazione. Il primo motivo ha assorbito il secondo e il terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza dovuta a motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
La motivazione della sentenza deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mera adesione acritica a un'altra decisione integra motivazione apparente.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Concorre a definire l'obbligo di motivazione in modo effettivo e intelligibile.
art. 111 Cost.
Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo sul mancato esame di un fatto decisivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Il motivo relativo alle spese è stato assorbito; la liquidazione delle spese dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio.
Massime di principio
- La motivazione è soltanto apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo esiste graficamente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice spiega autonomamente le ragioni dell'adesione all'altra decisione o alle difese di parte; non basta un richiamo meramente adesivo o la riproduzione integrale della sentenza precedente.
- Il giudice di appello deve confrontarsi con i motivi specifici di impugnazione: l'omesso esame delle doglianze dedotte rende la motivazione insufficiente o apparente.
- L'accoglimento del motivo che denuncia la nullità della motivazione assorbe i motivi ulteriori che presuppongono la validità della decisione impugnata, inclusi i motivi su omesso esame di fatti e sulle spese.
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