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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14023/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un motivo non deducibile in cassazione, generico e privo di specificità, non confrontato con la ratio decidendi della sentenza di appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002, con pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa. In cassazione l'imputato, tramite il difensore, proponeva un unico motivo deducendo manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità penale, sostenendo in sostanza l'erroneità della decisione di merito. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico, aspecifico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, prospettando censure non deducibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È la norma incriminatrice per cui l'imputato era stato condannato nei giudizi di merito; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito, limitandosi a prendere atto della condanna confermata.

  • art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    Il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile perché proposto con motivo generico e aspecifico, non adeguatamente correlato alla sentenza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure meramente assertive o generiche che non individuino specificamente gli errori di fatto o di diritto della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione di merito: la mancata critica delle argomentazioni decisive rende il ricorso inammissibile.
  • La denuncia di manifesta illogicità della motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, essendo necessario evidenziare un vizio logico-giuridico reale e specifico.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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