Cassazione Penale, Sentenza n. 41483/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con dispositivi di controllo). Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge (artt. 274, 275 c.p.p.), sostenendo che era sopravvenuta la novità costituita dalla disponibilità di un amico, titolare di regolare contratto di locazione e residente legittimamente in Italia, ad ospitarlo; lamenta che il Tribunale abbia errato ritenendo che fosse il ricorrente a dover dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari e che l'assenza di vincolo familiare con il custode dovesse precludere la sostituzione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha rilevato che la sentenza di condanna resa ex art. 444 c.p.p., poi divenuta definitiva (con dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla Corte di cassazione il 11/07/2024), ha reso ontologicamente incompatibile la verifica cautelare richiesta in cassazione: la definitività del titolo di condanna integra un ordine di esecuzione che fa venir meno il profilo cautelare impugnato. Per effetto di ciò il motivo cautelare è divenuto privo di interesse e il ricorso è inammissibile. Non è stata disposta condanna alle spese né richiesta di versamento alla Cassa delle ammende, poiché la sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente. È stato disposto l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che descrive il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti; indica il titolo di reato per cui il ricorrente era sottoposto a misura cautelare.
Indica la via processuale esperita (ricorso al Tribunale del riesame) per impugnare il provvedimento cautelare; è la norma procedurale che disciplina l'impugnazione degli atti del giudice dell'indagine preliminare.
Disciplina l'accordo sulla pena tra le parti (patteggiamento) e la pronuncia giudiziale conseguente; qui la sentenza emessa ai sensi di questa norma ha condannato il ricorrente a pena detentiva e, una volta divenuta definitiva, ha determinato l'irrilevanza della impugnazione cautelare perché ha sostituito il titolo custodiale con l'ordine di esecuzione.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente per contestare vizi di motivazione (art. 275) e presunte violazioni procedurali (art. 274); la Corte ha ritenuto tali censure prive di rilevanza pratica in presenza della sopravvenuta definitività della condanna.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che prevede adempimenti della cancelleria in caso di trasformazione del titolo cautelare in ordine di esecuzione; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3, n. 8361 del 26/1/2024; Sez. 3, n. 46795 del 20/11/2008)
Principio consolidato secondo cui la irrevocabilità della sentenza di condanna che dispone pena detentiva fa venir meno il vincolo custodiale, rendendo inammissibile l'impugnazione cautelare per sopravvenuta mancanza di interesse; la situazioni giurisprudenziali citate sono state richiamate per motivare l'inammissibilità.
Massime di principio
- Se la sentenza di condanna che impone pena detentiva diventa definitiva, l'impugnazione di un provvedimento cautelare può diventare priva di interesse perché il titolo esecutivo sostituisce il titolo cautelare.
- La disponibilità di un domicilio alternativo (anche di un amico con regolare contratto di locazione) può costituire elemento valutabile ai fini della sostituzione della misura cautelare, ma non è automaticamente sufficiente: occorre che emerghino fatti e circostanze che mostrino una effettiva attenuazione delle esigenze cautelari.
- Il giudice del riesame valuta se siano sopravvenute novità tali da attenuare le esigenze cautelari; l'onere probatorio circa la effettiva idoneità della misura alternativa può ricadere sul richiedente, salvo che emergano elementi oggettivi di pericolo attenuato.
- Quando sopravviene la definitività della condanna, la richiesta di modifica della misura cautelare in corso di processo deve essere tempestivamente riproposta nell'ambito dell'esecuzione o dell'istanza volta a gestire l'esecuzione della pena, non più tramite l'impugnazione cautelare ormai priva di interesse.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, se non imputabile al ricorrente, non comporta condanna alle spese o sanzioni economiche.
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