Ordinanza n. 1556/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della disposizione dirigenziale del Comune di Bacoli n. 45 del 27.02-2026, notificata il 24.03.2026; tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disposizione dirigenziale comunale recante ordine demolitorio per opere ritenute prive di titolo urbanistico ed edilizio e di autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la disposizione dirigenziale del Comune di Bacoli, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’atto è stato adottato a seguito di un sopralluogo e di un rapporto della Polizia Municipale, che avevano accertato opere ritenute abusive: il cambio di destinazione d’uso dell’area a parcheggio, la pavimentazione con rampetta in calcestruzzo, la posa di brecciame sparso e la sostituzione di due cancelli. La ricorrente ha richiamato una licenza del 1993, una dichiarazione di inizio attività del 2007 e un verbale del 1980, sostenendo la legittimità delle opere o comunque contestando la necessità e la fondatezza dell’ordine demolitorio. Sono state inoltre dedotte censure relative al difetto di motivazione e alla lesione dell’affidamento derivante dall’utilizzo dell’area come parcheggio per lungo tempo. L’area risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto ricadente in territorio dichiarato di notevole interesse pubblico, nonché soggetta a specifiche previsioni urbanistiche del P.U.C. e del P.T.P.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In questa fase sommaria, la licenza del 1993 e la dichiarazione di inizio attività del 2007, pur documentalmente esistenti, non sono state ritenute idonee a dimostrare il possesso dei titoli edilizi e paesaggistici necessari per le opere contestate. Il rapporto comunale e il verbale di sopralluogo attestano espressamente l’assenza di qualsiasi autorizzazione urbanistica e paesaggistica. L’utilizzo protratto dell’area come parcheggio non supera tale contestazione, soprattutto perché l’area è vincolata paesaggisticamente. Il verbale del 1980 non dimostra la regolarità attuale dei cancelli né esclude la necessità di verificare la successiva sostituzione dei manufatti. Anche per la rampetta e il brecciame sono necessari approfondimenti sulla consistenza e qualificazione degli interventi, senza che emergano, allo stato, profili di immediata illegittimità dell’ordine demolitorio. Il giudice ha inoltre ritenuto non decisive le censure sul difetto di motivazione e sull’affidamento, richiamando la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione, conseguente all’accertamento dell’abuso e non necessitante di una specifica motivazione su un ulteriore interesse pubblico. Quanto al periculum, il pregiudizio dedotto non prevale sull’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-paesaggistica, anche considerando che la ricorrente ha dichiarato di non esercitare più l’attività di parcheggio pubblico. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il vincolo paesaggistico gravante sull’area comporta la necessità di considerare la presenza dei titoli paesaggistici richiesti per gli interventi contestati.
D.M. 15.12.1959
Ha dichiarato il territorio interessato di notevole interesse pubblico, determinando l’assoggettamento dell’area alla disciplina paesaggistica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la produzione di titoli edilizi o dichiarazioni amministrative formalmente esistenti non è sufficiente a dimostrare il fumus boni iuris quando non risulti la loro idoneità a legittimare specificamente le opere contestate, soprattutto in presenza di vincolo paesaggistico.
- L’utilizzo di fatto e protratto nel tempo di un’area per una determinata destinazione non dimostra, di per sé, la legittimità urbanistico-edilizia e paesaggistica della trasformazione, né supera l’accertamento amministrativo circa l’assenza dei titoli necessari.
- Un documento riferito a manufatti o opere risalenti nel tempo non dimostra automaticamente la regolarità delle opere attualmente esistenti quando queste siano state successivamente sostituite o modificate; la legittimità deve essere verificata con riferimento agli interventi effettivamente contestati.
- L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento di un abuso edilizio ha natura vincolata e, in via generale, non richiede una motivazione specifica sull’esistenza di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata; tale regola incide anche sulle censure fondate su difetto di motivazione e affidamento.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica e paesaggistica in area vincolata può prevalere sul pregiudizio privato dedotto, in particolare quando il pregiudizio economico o funzionale risulti attenuato dalla cessazione dell’attività esercitata nell’area.
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