Cassazione Civile, Ordinanza n. 20361/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata e, in applicazione dell'art. 6, comma 13, del D.L. 119/2018, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha altresì compensato le spese di lite, richiamando la previsione secondo cui, nel giudizio estinto, le spese restano a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso il presupposto per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva accolto l'appello dei contribuenti e, per l'effetto, riformato la decisione di primo grado che aveva respinto il loro ricorso avverso un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2008. Nel corso del giudizio di legittimità i contribuenti hanno depositato istanza di sospensione e poi di estinzione del giudizio, allegando la documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. 119/2018 e il pagamento di quanto dovuto per perfezionarla. Non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione da parte dei contribuenti.
Norme richiamate
L'adesione alla definizione agevolata, con pagamento di quanto dovuto e in assenza di nuova istanza di trattazione, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la definizione agevolata della lite tributaria è tempestivamente perfezionata e non segue una nuova istanza di trattazione, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione di legge.
- L'estinzione del giudizio per adesione a una definizione agevolata può escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se mancano i presupposti normativi per disporlo.
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