Cassazione Penale, Ordinanza n. 18405/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione per violazione di una formalità prescritta dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, all'imputato era stata applicata, previa riqualificazione del capo A) nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la pena concordata con il Pubblico Ministero. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la manifesta illogicità della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, sostanzialmente contestando la riqualificazione operata in sentenza. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che nel patteggiamento il sindacato sulla qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sia ammesso solo in caso di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e senza margini di opinabilità; nel caso concreto, il motivo era generico e non autosufficiente, perché non evidenziava un errore immediatamente desumibile dal contenuto dell'imputazione e della motivazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma utilizzata per la riqualificazione del fatto in una fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Invocato dal ricorrente per dedurre la manifesta illogicità della motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto.
Nel patteggiamento, consente il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto solo nei casi di errore manifesto, cioè immediatamente percepibile e senza margini di opinabilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per fondare la valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto quando l'errore sia manifesto, ossia quando la qualificazione adottata sia immediatamente e inequivocabilmente incompatibile con il capo di imputazione.
- Non è ammissibile il ricorso che denunci in modo generico o non autosufficiente una violazione di legge o un vizio di motivazione in tema di qualificazione giuridica, se l'asserito errore non emerge con immediatezza dal capo di imputazione e dalla sentenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può giustificare, in presenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La riqualificazione del fatto in una fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è sindacabile in cassazione nel patteggiamento solo se il difetto di correttezza giuridica è macroscopico e non opinabile.
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