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Ordinanza

Ordinanza n. 11028/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto per ingresso in Italia in favore di -OMISSIS-emesso dal Consolato Generale d'Italia Casablanca (Regno del Marocco) e notificato al ricorrente -OMISSIS- in data 04.09.2025, con cui il Consolato Generale d'Italia Casablanca ha respinto il visto per mancanza dei requisiti, senza fornire ulteriori spiegazioni nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202513370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per ingresso in Italia e revoca del nulla osta al lavoro subordinato emessa dalla Prefettura di Crotone

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego di rilascio del visto emesso dall'autorità consolare italiana a Casablanca e il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Crotone e richiamato nel diniego consolare. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio la possibile incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La questione riguarda il rapporto tra la competenza territoriale relativa al provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta, immediatamente lesivo e adottato in Calabria, e quella relativa al successivo diniego del visto, adottato da un'autorità consolare estera ma connesso alla medesima procedura amministrativa finalizzata all'ingresso e al soggiorno per lavoro.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come giudice competente il TAR Calabria. Il Collegio ha ritenuto che la revoca del nulla osta al lavoro subordinato costituisca l'atto a monte, autonomamente e immediatamente lesivo, dal quale deriva l'interesse a ricorrere, mentre il diniego del visto è a esso connesso per accessorietà nell'ambito di una procedura sostanzialmente unitaria. L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non è stato applicato direttamente, poiché riguarda l'impugnazione cumulativa dell'atto presupposto non immediatamente lesivo e dell'atto conseguenziale lesivo; non disciplina invece ogni ipotesi di connessione e non opera quando l'atto a monte è già autonomamente lesivo. La concentrazione delle controversie davanti al TAR Calabria è stata comunque fondata sui principi del simultaneus processus, dell'effettività della tutela e della ragionevole durata del processo, nonché sull'art. 31 c.p.c., applicabile tramite l'art. 39, comma 1, c.p.a., in materia di domanda accessoria. È stata disposta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al TAR Calabria ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Non essendovi stata decisione sulla domanda cautelare, le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    principio di inderogabilità della competenza territoriale

    La competenza territoriale è inderogabile; la concentrazione per connessione deve pertanto trovare fondamento nelle regole e nei principi processuali applicabili.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    La disposizione riguarda l'impugnazione cumulativa di un atto conseguenziale lesivo e di un atto presupposto non immediatamente lesivo, non ogni ipotesi di connessione tra provvedimenti. Non si applica quando l'atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    il processo potrà essere riassunto

    A seguito della declinatoria di competenza, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente nei termini e nelle forme previste.

  • art. 32 c.p.a.

    consente il cumulo delle domande giudiziali innanzi allo stesso giudice

    Conferma la possibilità di concentrare davanti a un unico giudice domande connesse.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali

    Consente l'applicazione suppletiva delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.

  • art. 31 c.p.c.

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo

    La domanda accessoria può essere attratta davanti al giudice territorialmente competente per la domanda principale, anche ai fini della trattazione unitaria.

  • art. 1 c.p.a.

    L'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale concorre a giustificare la concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    ragionevole durata del processo

    La ragionevole durata del processo costituisce ulteriore fondamento della concentrazione delle controversie connesse.

Massime di principio

  • Quando più provvedimenti, adottati da amministrazioni diverse, si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria e il provvedimento a monte è autonomamente e immediatamente lesivo, la competenza territoriale relativa a tale atto può attrarre, per connessione tra causa principale e causa accessoria, quella relativa all'atto successivo connesso.
  • L'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. disciplina specificamente il caso in cui siano impugnati cumulativamente un atto presupposto non immediatamente lesivo e un atto conseguenziale dal quale deriva la lesione; non è una regola generale applicabile a ogni ipotesi di connessione tra provvedimenti.
  • Il principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice, ricavabile dai principi di effettività della tutela e di ragionevole durata del processo e confermato dall'art. 32 c.p.a., può operare anche quando gli atti connessi siano stati adottati da autorità territorialmente diverse.
  • In assenza di una disciplina specifica del c.p.a. sul mutamento della competenza territoriale per ragioni di connessione, l'art. 39, comma 1, c.p.a. consente di applicare l'art. 31 c.p.c., secondo cui la domanda accessoria può essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per la domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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