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Sentenza

Sentenza del 16/11/2022 n. 33836 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione regionale di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per mancato deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione dell'atto. L'Agenzia sosteneva che la ricevuta dimostrava la tempestività dell'appello (data di spedizione anteriore alla scadenza) e che, comunque, tale documentazione poteva essere depositata fino all'udienza; il contribuente invece sosteneva che il deposito della ricevuta al momento della proposizione dell'appello era necessario a pena di inammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia ritenendo che la ricevuta di ritorno, contenente la data di spedizione del plico anteriore al termine di impugnazione (17/11/2011 rispetto alla notificazione del 29/09/2011), consentiva al giudice d'appello di verificare la tempestività sia della proposizione dell'appello sia della costituzione in appello. Pertanto la declaratoria di inammissibilità era erronea. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (sez. staccata di Catania) in diversa composizione, con demandata la determinazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51

    Stabilisce il termine di decadenza per proporre l'impugnazione; la verifica della tempestività dell'appello è centrale per il controllo sul passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16 e 22

    Riferimenti procedurali richiamati nel ricorso; la loro applicazione va ricondotta al rispetto dei termini e delle formalità di impugnazione davanti alla giustizia tributaria.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato in combinato con le norme tributarie per questioni di deposito e notifiche; concerne gli effetti della notifica e della ricezione degli atti processuali.

  • art. 184-bis c.p.c.

    Prevede la possibilità per la parte destinataria della notifica di chiedere la riammissione in termini se non è stato depositato un documento probatorio della tempestività; nel caso di specie tale istanza non è stata presentata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Fondamento del ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto) utilizzato dall'Agenzia per dedurre errata applicazione delle regole sulla ricevuta di spedizione e sull'inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • Il deposito, a pena di inammissibilità, della fotocopia della ricevuta di spedizione dell'atto ha la funzione di consentire al giudice di verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine di decadenza; tuttavia se la ricevuta allegata contiene un timbro datario che prova la spedizione anteriore al termine il giudice può considerarla valida per accertare la tempestività.
  • L'assenza del deposito della ricevuta può legittimare al massimo la richiesta da parte dell'altra parte di riammissione in termini ex art. 184-bis c.p.c.; se tale richiesta non è proposta, il giudice d'appello deve comunque valutare gli elementi probatori disponibili per verificare la tempestività.
  • La produzione di certificazioni postali che attestino la ricezione del plico entro il termine di decadenza può sostituire la data di spedizione quando vi sia attestazione dell'agente postale o timbro datario dell'ufficio postale.
  • La costituzione in appello del resistente va valutata rispetto al termine di 30 giorni dalla ricezione dell'atto; se la ricevuta di ricevimento e la data di costituzione consentono di verificare il rispetto di tale termine, la costituzione è tempestiva.
  • In caso di pronuncia di inammissibilità per mancato deposito della ricevuta, il ricorrente in cassazione può ottenere la riforma se dimostra con documenti idonei (es. ricevuta con timbro datario) che la spedizione è avvenuta prima della scadenza del termine.

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