Cassazione Civile, Ordinanza n. 08870/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva imputato alla contribuente un fringe benefit imponibile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre la contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, riproponendo anche censure ritenute assorbite. Prima della decisione, la difesa erariale depositava atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato, rappresentando che la lite era stata conciliata con la datrice di lavoro della contribuente, che aveva corrisposto quanto dovuto; nessuna osservazione veniva svolta dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sopravvenuta definizione della pretesa tributaria, ritenendo estinta l'obbligazione oggetto di lite e quindi cessata la materia del contendere. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. Ha escluso, infine, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che tale previsione non si applica alle Amministrazioni dello Stato e che comunque la definizione era dipesa da fatti sopravvenuti e non dall'esito del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto dall'Amministrazione dello Stato; la norma non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni statali.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando intervenga dopo la definizione sostanziale della lite e sia notificata alla controparte senza contestazioni, può determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- Quando la pretesa oggetto del processo risulti soddisfatta o comunque estinta per effetto di fatti sopravvenuti, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- In presenza di estinzione del giudizio per ragioni sopravvenute, le spese possono essere compensate integralmente tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alle Amministrazioni dello Stato.
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