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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33808/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi generici, aspecifici o manifestamente infondati. Ha confermato, per effetto dell'inammissibilità, la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ricettazione e furto aggravato. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto di cui al capo C) come ricettazione anziché furto; la Corte lo ha ritenuto generico, perché non indicava elementi concreti idonei a collegare l'imputato alla sottrazione della SIM, né specificava tempo, luogo e modalità del furto. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 648, comma quarto, c.p.; è stato ritenuto aspecifico, poiché non si confrontava con la ragione assorbente indicata dalla Corte di appello, secondo cui il danno non era esiguo anche per le conseguenze sulla riservatezza della persona offesa. Il terzo motivo riguardava il riconoscimento dell'aggravante della destrezza nel furto ed è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto la destrezza può riguardare sia la persona derubata sia il bene sottratto, quando questo si trovi alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza. Il quarto motivo contestava il mancato escludersi della recidiva, ma è stato giudicato generico perché non spiegava per quali ragioni la motivazione della Corte di appello fosse illogica o giuridicamente errata. Il quinto motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche ed è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva indicato elementi personali e fattuali ritenuti decisivi; il giudice non è tenuto a esaminare ogni elemento dedotto dalle parti, potendo valorizzare quelli rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    L'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione anche dell'entità del danno; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la motivazione che aveva escluso l'esiguità del danno considerando anche le conseguenze sulla riservatezza della persona offesa.

  • art. 648 c.p.

    La distinzione tra ricettazione e furto non può essere richiesta in cassazione mediante una censura generica priva di elementi concreti circa la riconducibilità del possesso del bene alla precedente sottrazione commessa dall'imputato.

  • art. 625 c.p.

    L'aggravante della destrezza nel furto ricorre anche quando l'abilità dell'agente riguarda direttamente un bene non indossato dalla vittima, purché si trovi alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza.

  • art. 99 c.p.

    La censura relativa alla recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare le ragioni della sua illogicità o erronea applicazione giuridica.

  • art. 62-bis c.p.

    Nel negare le attenuanti generiche il giudice può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni circostanza favorevole o sfavorevole dedotta o risultante dagli atti.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata; la genericità o l'aspecificità determina l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si chiede la riqualificazione della ricettazione in furto quando la richiesta sia formulata in modo generico e non indichi elementi concreti, anche provenienti dall'imputato, idonei a collegare il possesso del bene alla precedente sottrazione commessa dallo stesso soggetto.
  • La valutazione dell'ipotesi di lieve entità della ricettazione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'entità del danno; la censura è aspecifica se non aggredisce la ragione assorbente posta a fondamento del diniego.
  • Nel furto, l'aggravante della destrezza sussiste anche quando l'abilità dell'agente investe direttamente il bene sottratto, anziché la persona del derubato, purché il bene sia alla portata della vittima e sottoposto alla sua immediata vigilanza, anche senza contatto fisico.
  • La censura relativa all'esclusione della recidiva è generica quando si limita a richiamare principi astratti senza indicare le ragioni per cui la motivazione della sentenza di merito sarebbe manifestamente illogica o errata in diritto.
  • Nel rigettare la richiesta di attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, potendo fondare il diniego sugli indici personali o fattuali ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono misurarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mancata confutazione delle ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione rende il motivo aspecifico e determina l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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