Cassazione Civile, Ordinanza n. 27296/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ministero)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, dell'atto con cui gli era stato richiesto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari al dovuto, per effetto del rigetto dell'impugnazione definita dalla Corte di cassazione. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il c.d. doppio contributo unificato non fosse applicabile nel processo tributario, neppure in sede di legittimità, e che la sua natura afflittiva impedisse l'applicazione di ulteriori sanzioni. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il raddoppio del contributo unificato opera anche nel giudizio di cassazione relativo a controversie tributarie, perché tale fase ha natura di ordinario processo civile; ha inoltre contestato la tesi della CTR secondo cui si tratterebbe di una sanzione vietata dal principio del ne bis in idem. Il controricorrente ha resistito, sostenendo in sostanza la specialità del processo tributario e l'inapplicabilità del meccanismo sanzionatorio/recuperatorio del doppio contributo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha affermato che il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica ai giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie, ma si applica invece al giudizio di cassazione in materia tributaria, perché quest'ultimo è regolato dalla disciplina del processo civile per effetto del rinvio contenuto nell'art. 261 del medesimo decreto. Ha inoltre precisato che il raddoppio non ha natura sanzionatoria, bensì di tributo giudiziario, e che, anche in caso di omesso o insufficiente pagamento, restano applicabili le regole di accertamento, liquidazione e riscossione previste dagli artt. 15, 16 e 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, con invito al pagamento da parte dell'ufficio e successiva eventuale iscrizione a ruolo e sanzione amministrativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per il riesame delle questioni residue.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione"
La disposizione si applica in via esclusiva al giudizio di cassazione, anche in materia tributaria, mentre non si estende ai giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.
art. 13, comma 6-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nel processo tributario disciplina gli importi del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti alle commissioni tributarie, senza prevedere espressamente il raddoppio di cui al comma 1-quater.
art. 16 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il procedimento di liquidazione e riscossione dell'ulteriore importo segue la disciplina ordinaria del testo unico, compreso l'invito al pagamento e il successivo recupero coattivo in caso di omesso versamento.
art. 248 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato insieme agli artt. 15 e 16 quale base del procedimento di accertamento, liquidazione e riscossione dell'importo dovuto.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il codice di procedura civile si applica al processo tributario per quanto non disposto e nei limiti di compatibilità.
art. 62, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Conferma l'unicità della disciplina del giudizio di cassazione, applicabile anche alle controversie tributarie.
art. 261 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per il ricorso per cassazione e il relativo processo in materia tributaria rinvia alla disciplina prevista per il processo civile.
art. 71 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In caso di mancato pagamento dell'ulteriore importo, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dalla norma richiamata, con esclusione della detrazione ivi prevista.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non opera davanti alle commissioni tributarie, ma opera nel giudizio di cassazione relativo a sentenze tributarie, perché tale giudizio è assoggettato alla disciplina del processo civile per effetto del rinvio normativo.
- L'ulteriore importo dovuto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione non ha natura sanzionatoria, ma costituisce un tributo giudiziario connesso al contributo unificato originario.
- L'attestazione del giudice dell'impugnazione riguarda solo il presupposto processuale del rigetto/inammissibilità/improcedibilità; la verifica della debenza del contributo unificato iniziale e, conseguentemente, del raddoppio compete all'amministrazione giudiziaria.
- In caso di omesso o insufficiente pagamento del raddoppio, la riscossione segue la disciplina generale del testo unico sulle spese di giustizia, con invito al pagamento, eventuale iscrizione a ruolo e applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge.
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