Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38627/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna (Tribunale di Alessandria, 10/10/2018) a mesi 3 di reclusione e euro 150,00 di multa; il ricorrente deduce il vizio di applicazione dell'art. 53 L. 689/1981 e la manifesta illogicità della motivazione del diniego della sostituzione della pena detentiva, sostenendo di aver ottenuto il permesso di soggiorno e di avere una dimora stabile in Italia, elementi che a suo avviso avrebbero reso possibile la sostituzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo è stato ritenuto aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze già svolte in sede di appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte territoriale corretta e non affetta da aporie o illogicità manifeste; la Corte d'appello aveva valutato l'insussistenza dei presupposti per la conversione della pena ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981 in ragione della mancanza di attività lavorativa e di stabili legami con il territorio, con fondato rischio di inosservanza della sanzione. La Suprema Corte ha inoltre richiamato l'ampia discrezionalità del giudice di merito nel selezionare i criteri decisivi ex art. 133 c.p. e la giurisprudenza consolidata in materia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato condannato a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Decisione resa il 4 maggio 2023.

Norme richiamate

  • art. 53 L. 689/1981

    Norma che disciplina la sostituzione delle pene detentive brevi con sanzioni alternative; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi di fatto (mancanza di lavoro e di legami stabili), i presupposti per la sostituzione non sussistessero e il diniego non fosse illogico.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ricordato che il giudice di merito può esercitare discrezionalità motivando sugli aspetti ritenuti decisivi e non è tenuto ad esaminare tutti i parametri se non necessari alla decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui è stata applicata anche per disporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • artt. 474 e 648 cod. pen.

    Norme penali richiamate indicanti i reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo grado; nella sentenza di cassazione sono citate come titolo della condanna impugnata, senza specifica rielaborazione interpretativa.

Massime di principio

  • La richiesta di sostituzione di pena detentiva breve ai sensi dell'art. 53 L.689/1981 richiede l'apporto di elementi concreti e valutabili circa la possibilità di vigilanza e la prevedibile osservanza della sanzione; il mero possesso del permesso di soggiorno o la dichiarazione di una dimora non bastano se non corredati da elementi che dimostrino legami stabili o attività lavorativa
  • Il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nel valutare quali criteri ex art. 133 c.p. siano rilevanti per decidere sulla sostituzione della pena: non è obbligato a valutare tutti i parametri se provvede adeguatamente sulle ragioni decisive
  • In sede di cassazione non è consentito un nuovo sindacato di merito: il ricorso deve evidenziare vizii di motivazione manifesti (aporie, contraddizioni o illogicità macroscopiche); le doglianze meramente reiterative già esaminate in appello sono inammissibili
  • Per ottenere successo nella domanda sostitutiva è utile documentare: rapporto di lavoro stabile o proposte concrete di impiego, prove di inserimento sociale e domiciliare stabile, riferimenti che consentano l'adeguato controllo della misura sostitutiva
  • La mancata cura di argomentare in modo specifico e nuovo in cassazione espone il ricorrente al rigetto e a eventuali sanzioni economiche per l'inammissibilità del gravame

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.