Cassazione Penale, Ordinanza n. 21787/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato in relazione a reati contro il patrimonio. I motivi deducevano violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 624, 648 e 648, secondo comma, cod. pen. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano generiche e prive di specificità, poiché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione di appello: si limitavano a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza offrire una critica argomentata della sentenza impugnata. In particolare, i giudici di merito avevano già vagliato e respinto le questioni relative all'elemento soggettivo e al coinvolgimento nel reato presupposto, valorizzando l'inattendibilità delle spiegazioni sull'origine del possesso, il numero dei beni e la negativa personalità dell'imputato.
Norme richiamate
Norma richiamata come oggetto delle censure difensive, ma non esaminata nel merito per difetto di specificità del ricorso.
Norma richiamata come oggetto delle censure difensive, ma non esaminata nel merito per difetto di specificità del ricorso.
Richiamato nel ricorso; la Corte non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze.
Impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di impugnazione; il ricorso è stato ritenuto generico perché meramente reiterativo delle censure già svolte in appello.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
Richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, se disattese con argomentazione logica e giuridica, è inidonea a integrare un valido motivo di ricorso.
- La funzione del ricorso è quella di censurare in modo argomentato gli errori della decisione impugnata; non è sufficiente reiterare contestazioni generiche o già esaminate dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata la prescrizione eventualmente maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
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