Sentenza del 22/04/2015 n. 8187 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Milano ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva ritenuto dovuta l'ICI per l'anno 2001, oltre alle relative sanzioni, sugli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano ma situati nel territorio del Comune di Locate Triulzi. Il ricorrente sosteneva che gli immobili fossero esenti perché destinati a finalità istituzionali e sociali, contestando in particolare la necessità dell'utilizzo diretto da parte del Comune proprietario, la qualificazione dei canoni come proventi di attività commerciale e la debenza delle sanzioni. È stata inoltre sollevata una questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992 richiede che l'immobile sia destinato esclusivamente e direttamente allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente. L'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante concessione a terzi dietro pagamento di un canone costituisce, in linea generale, un utilizzo indiretto e di carattere privato, incompatibile con l'esenzione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti processuali, mentre il sesto, relativo alla disapplicazione delle sanzioni per legittimo affidamento, è stato dichiarato inammissibile perché la questione risultava nuova e non adeguatamente documentata. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. Sono quindi rimaste ferme l'ICI e le sanzioni accertate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)
esenzione per gli immobili posseduti dagli enti indicati e "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"
L'esenzione opera solo quando l'immobile è utilizzato direttamente e immediatamente dall'ente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Non è sufficiente che la proprietà sia pubblica o che l'immobile sia astrattamente destinato a una finalità sociale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Anche per questa diversa ipotesi di esenzione è richiesto un utilizzo diretto dell'immobile per le attività previste dalla norma; la mera destinazione sociale o istituzionale non è sufficiente.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2-bis
La censura relativa alla motivazione dell'atto impositivo non ha consentito di superare l'accertamento della debenza dell'imposta.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 4
La disposizione riguardava il trattamento fiscale degli immobili degli IACP, ma non costituiva, per l'annualità 2001, un fondamento per estendere automaticamente la medesima agevolazione ai Comuni.
D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 126/2008
"con decorrenza dal 1 gennaio 2008"
L'esenzione totale per gli immobili degli IACP è stata introdotta con decorrenza dal 2008 e non può essere applicata retroattivamente all'annualità 2001.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
La disposizione invocata per la disapplicazione delle sanzioni non è stata esaminata nel merito perché la relativa questione è risultata nuova nel giudizio di cassazione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
L'eventuale non applicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza o altre cause previste dalla norma deve essere tempestivamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio e adeguatamente documentata.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3
Il principio di tutela dell'affidamento del contribuente non può essere fatto valere per la prima volta in cassazione senza dimostrare che la questione sia stata ritualmente introdotta nel giudizio di merito.
Costituzione, artt. 3, 41, 53, 97 e 118
La Corte ha escluso la violazione dei principi di uguaglianza, capacità contributiva, buon andamento e autonomia, rilevando che la diversa disciplina degli IACP, soprattutto per periodi successivi al 2008, non costituisce un valido termine di comparazione con i Comuni per l'anno 2001.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria fondata sulla destinazione istituzionale, non basta che il bene appartenga a un ente pubblico o sia destinato a una finalità sociale: occorre verificare i requisiti specifici previsti dalla norma e, in particolare, l'utilizzo diretto e immediato da parte dell'ente.
- La concessione dell'immobile a terzi, anche per finalità sociali e a canoni calmierati, tende a essere considerata un utilizzo indiretto e di carattere privato, normalmente incompatibile con l'esenzione prevista per gli immobili destinati direttamente ai compiti istituzionali.
- Le agevolazioni riconosciute a soggetti diversi, come gli IACP o le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, non possono essere automaticamente estese ai Comuni né applicate retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
- Le questioni relative alla disapplicazione delle sanzioni, al legittimo affidamento o all'incertezza normativa devono essere sollevate già nel ricorso introduttivo davanti al giudice tributario e devono essere adeguatamente provate; in mancanza, possono essere dichiarate nuove o inammissibili in cassazione.
- Nel valutare un'esenzione, rilevano concretamente le modalità di gestione e godimento del bene, inclusa l'eventuale percezione di canoni, e non soltanto la natura pubblica del proprietario o la finalità generale perseguita.
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