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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19640/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativa al procedimento penale n.1550/2016. Sosteneva di non aver percepito redditi per l'anno 2018 dalla società "Bonafede non solo pane s.a.s." (di cui era socio accomandatario al 75% e rappresentante legale) e che la coniuge Caterina Sciacca non aveva percepito redditi nel medesimo periodo. Contestava l'utilizzo, da parte del giudice di merito, delle risultanze investigative della Guardia di Finanza e delle presunzioni fondate sul volume d'affari delle società ("Bonafede non solo pane s.a.s." e "Pane e Sapori s.r.l.") per ritenere che i redditi complessivi dei coniugi fossero superiori ai 5.000 euro dichiarati nella domanda di ammissione al patrocinio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per tardività. Il provvedimento rileva che, nel caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, il rimedio procedurale corretto è l'opposizione davanti al presidente dell'ufficio giudiziario e che, ai sensi dell'art.99 d.P.R. n.115/2002, il termine per proporre il successivo ricorso per cassazione è di venti giorni dalla notifica dell'ordinanza. Qui la notifica è avvenuta il 4/3/2021 mentre il ricorso è stato depositato il 2/4/2021, oltre il termine. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (in base alla valutazione indicata dalla Corte costituzionale n.186/2000 che consente la condanna salvo dolo o colpa grave non dimostrati).

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    art.76, art.96, art.99, art.112

    Il d.P.R. n.115/2002 disciplina l'ammissione e la revoca del patrocinio a spese dello Stato: l'art.112 regola la revoca; l'art.96 autorizza l'uso di indagini (anche della Guardia di Finanza) e mezzi di prova, inclusa prova presuntiva, per accertare i redditi in caso di omessa dichiarazione; l'art.99 stabilisce i rimedi avverso le decisioni sull'ammissione (e, per effetto compilativo, anche avverso la revoca) e fissa i termini per i successivi impugnativi (conseguente termine di 20 giorni per proporre ricorso per cassazione dalla notifica dell'ordinanza).

  • art.173, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato ai fini di sintesi del motivo unico di impugnazione

    Norma procedurale utilizzata per la sintesi del contenuto del ricorso nelle motivazioni della Corte di cassazione; non incide sul merito della decisione di inammissibilità per tardività.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    citata in tema di condanna per ricorso inammissibile

    Stabilisce i criteri per l'applicazione della sanzione a carico della parte che propone un ricorso inammissibile: la condanna alla Cassa delle Ammende può essere mitigata o esclusa se non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie la Corte ritenuta l'assenza di elementi per escludere responsabilità, determinando la sanzione in euro 3.000.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un.)

    Sez. Un., 14/7/2004, n.36168 e pronunce successive

    Consolidato orientamento secondo cui il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio ex art.112 d.P.R. n.115/2002 è impugnabile con i rimedi e nei termini previgenti (art.99) e, dunque, il corretto percorso non è il ricorso diretto in cassazione ma l'opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario e i successivi impugnativi nei termini stabiliti.

Massime di principio

  • Avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il rimedio procedurale primario è l'opposizione dinanzi al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto; il ricorso diretto per cassazione, se proposto al posto dell'opposizione, è spesso inammissibile per violazione del percorso procedurale.
  • I termini processuali vanno rispettati rigorosamente: ai sensi dell'art.99 d.P.R. n.115/2002 il termine per proporre il successivo ricorso per cassazione decorre dalla notifica dell'ordinanza ed è di venti giorni; il mancato rispetto comporta inammissibilità per tardività.
  • In caso di omessa dichiarazione dei redditi il giudice può ricorrere a qualsiasi mezzo di prova, compresa la prova presuntiva e le risultanze investigative della Guardia di Finanza (es. volume d'affari delle società) per accertare la capacità contributiva e valutare l'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato.
  • Anche se il provvedimento di revoca è impugnabile, la parte che propone un ricorso manifestamente inammissibile o tardivo può essere condannata alle spese e, salvo assenza di colpa grave, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; è quindi opportuno valutare preventivamente la fondatezza formale del rimedio scelto.
  • Prima di proporre impugnazioni è fondamentale verificare: a) il corretto rimedio procedurale (opposizione vs ricorso), b) i termini di proposizione dall'atto di notifica, e c) la completezza della documentazione reddituale (dichiarazioni dei redditi), per evitare decadenze e sanzioni economiche.

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