Cassazione Penale, Sentenza n. 11402/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 16/05/2023, che aveva accolto l'istanza di riparazione ex art. 314 c.p.p. per la custodia cautelare subita da Antonio Ciriello dal 25/11/2011 al 07/08/2012 (256 giorni) e aveva liquidato l'indennizzo in euro 60.369,92. Il Ministero deduceva, in sintesi: (i) violazione del principio ne bis in idem e dell'art. 2909 c.c. perché per parte del periodo erano già stati riconosciuti indennizzi in giudicati precedenti per identici o sovrapponibili periodi; (ii) errore di motivazione e dolo dell'istante per avere omesso di indicare le precedenti domande di riparazione, con conseguente ingiusta locupletazione; (iii) violazione di norme civilistiche (artt. 2033, 2043 e segg., 2697 c.c.) e richiesta, in via subordinata, che la Corte di cassazione annullasse senza rinvio e rideterminasse il quantum (il PG aveva chiesto la rideterminazione in euro 2.358,20).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che: (i) il procedimento di riparazione ex art. 314 c.p.p. è regolato dal principio dispositivo e che i poteri d'ufficio del giudice sono limitati alle "piste probatorie" effettivamente emergenti dal materiale processuale; (ii) l'eccezione di giudicato esterno deve essere sollevata e documentata nelle fasi di merito e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se i relativi provvedimenti, pur anteriori, non erano stati messi in evidenza al giudice di rinvio; (iii) il Ministero, pur essendosi costituito nel primo grado, non aveva eccepito la sussistenza dei precedenti giudicati nel merito del giudizio di riparazione e non aveva posto la Corte di appello nelle condizioni di svolgere attività istruttoria d'ufficio; (iv) le norme civilistiche invocate non erano applicabili nel giudizio di riparazione; (v) resta comunque alla Stato la possibilità di recuperare eventuali indennizzi corrisposti indebitamente con le azioni civili residuali (richiamato principio relativo all'azione di recupero secondo art. 2041 c.c.). Per questi motivi il ricorso è dichiarato infondato e l'ordinanza impugnata è confermata.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte sottolinea che il procedimento è regolato dal principio dispositivo e che l'istante deve provare la custodia cautelare e la successiva assoluzione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti dell'impugnazione per inosservanza di norme e per vizio di motivazione, rigettando le doglianze quando non vi è violazione di norme penali applicabili al caso.
Riguarda l'efficacia del giudicato; la Corte dichiara che l'eccezione di giudicato esterno deve essere tempestivamente dedotta e documentata in sede di merito, non può essere proposta per la prima volta in Cassazione se non erano prodotti gli atti in grado di provarlo nel giudizio di rinvio.
Norma sul ne bis in idem nel processo penale: la Corte precisa che tale principio non è la corretta cornice per valutare le eccezioni nel giudizio di riparazione, che vanno inquadrate come eccezione di giudicato nel più ampio procedimento dispositivo.
Norma civilistica richiamata dal Ministero (repetita indebiti); la Corte rileva che non è pertinente nel giudizio ex art. 314 c.p.p., che ha disciplina autonoma e non è strumento per domande di ripetizione dell'indebito non proposte.
art. 2043 cod. civ. e seguenti
Norme della responsabilità civile richiamate dal Ministero: la Corte afferma la loro inapplicabilità al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, dato il carattere speciale della disciplina risarcitoria ex art. 314 c.p.p.
Principio sull'onere della prova: la Corte ribadisce che l'attore prova i fatti costitutivi e il convenuto deve provare i fatti estintivi o modificativi (quali l'esistenza di precedenti giudicati), pertanto spettava in via ordinaria al Ministero allegare e provare tali precedenti.
Richiamata quale base per l'azione residuale di recupero delle somme indebitamente percepite: lo Stato può agire civilisticamente per ottenere la restituzione di indennizzi corrisposti in eccesso.
Norma richiamata nella giurisprudenza citata in rapporto alla fungibilità delle misure; la Corte utilizza il principio di diritto indicato nella giurisprudenza di legittimità per dire che lo Stato mantiene rimedi per evitare locupletazione indebita.
Massime di principio
- Il procedimento di riparazione ex art. 314 c.p.p. è regolato dal principio dispositivo: l'istante deve provare la custodia cautelare e l'assoluzione; il convenuto deve tempestivamente eccepire e provare fatti estintivi o modificativi (es. giudicati già formatisi).
- L'eccezione di giudicato esterno deve essere sollevata e documentata in sede di merito; non può essere proposta per la prima volta in Cassazione quando gli atti probatori non erano prodotti al giudice di rinvio.
- I poteri d'ufficio del giudice di riparazione sono limitati: possono essere esercitati solo se esistono "piste probatorie" emergenti dal materiale processuale che giustifichino l'integrazione istruttoria, e non per supplire a totale carenza probatoria della parte convenuta.
- Il principio del ne bis in idem penale (art. 649 c.p.p.) non è direttamente applicabile per risolvere le eccezioni concernenti duplicazioni di indennizzi in sede di riparazione; la questione va inquadrata come eccezione di giudicato e trattata secondo le regole del procedimento dispositivo.
- Se lo Stato subisce una duplice o eccedente corresponsione di indennizzi, conserva rimedi civili residuali (azione di recupero) per evitare l'indebita locupletazione, ma deve esercitarli con gli strumenti e i tempi previsti dalle norme civili.
- Per la strategia difensiva: l'Amministrazione convenuta deve sempre verificare e, se presente, tempestivamente documentare eventuali giudicati favorevoli al riconoscimento di indennizzi antecedenti e sovrapponibili; la mancata eccezione in merito può determinare l'accoglimento integrale della domanda.
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