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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13750/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La lite nasce da una convenzione parasociale stipulata tra i soci di una società partecipata, nella quale alcuni soci si erano impegnati a rilevare entro cinque anni l'intera partecipazione detenuta dalla finanziaria attrice, a un prezzo collegato al valore di mercato o, in difetto di offerte di terzi, al patrimonio netto e comunque non inferiore a una soglia minima. La società attrice, sostenendo che gli altri contraenti non avessero adempiuto all'obbligo di acquisto della quota, ha inizialmente chiesto in primo grado il risarcimento del danno da inadempimento; in appello ha insistito sulla domanda, contestando la lettura della convenzione e la negazione del danno. I motivi di ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto nuova la domanda di appello; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex art. 1362 c.c., per avere la Corte escluso l'applicabilità delle clausole parasociali; 3) violazione degli artt. 112, 1223, 1226 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte negato il danno e ipotizzato una locupletazione ingiustificata; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese di appello sul valore complessivo della causa e non sulla sola domanda proposta contro il resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e ha accolto il quarto. Ha ritenuto che, anche a voler superare il rilievo di novità dell'appello, la decisione di merito era comunque sorretta da una autonoma ratio alternativa, cioè l'infondatezza nel merito della pretesa, con conseguente difetto di interesse sulle censure relative alla prima ratio. Ha poi affermato che le doglianze sull'interpretazione della convenzione erano inammissibili perché si limitavano a contrapporre una lettura alternativa a quella, comunque plausibile, adottata dal giudice di merito. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure di omesso esame e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché riguardavano documenti e valutazioni istruttorie, non un fatto storico decisivo, e perché non vi era omessa pronuncia. È stato invece accolto il motivo sulle spese, poiché la Corte d'appello aveva erroneamente determinato il valore della lite sommando le domande contro più convenuti, come se vi fosse solidarietà, mentre la domanda era stata proposta in via separata contro ciascuno; la causa è stata quindi decisa nel merito con rideterminazione delle spese di appello nella minor somma di euro 6.615,00, oltre eventuali spese vive già riconosciute, e compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La censura sulla novità dell'appello è stata ritenuta priva di interesse perché la decisione di merito era sorretta anche da una ratio autonoma e sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro delle doglianze di violazione di legge proposte in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come omessa valutazione di documenti o insufficiente motivazione.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è giudizio di fatto del merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per illogicità, non mediante mera contrapposizione di una diversa lettura plausibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto il provvedimento su una domanda, eccezione o capo autonomamente apprezzabile, non quando si contesti la qualità della motivazione o l'impostazione logico-giuridica seguita.

  • art. 1223 c.c.

    È evocato nella censura sulla quantificazione del danno, ma la Corte reputa la doglianza estranea alla ratio decidendi.

  • art. 1226 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per la liquidazione del danno, ma non è accolto come fondamento della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nella censura sull'onere della prova, ma la Corte non entra nel merito della pretesa risarcitoria per effetto dell'inammissibilità delle censure.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese vanno liquidate in base al corretto valore della causa; in presenza di domande autonome contro più convenuti non si sommano i valori come se vi fosse solidarietà.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti, decide nel merito sul capo relativo alle spese.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a sorreggerla, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse se le censure non colpiscono tutte le rationes.
  • In cassazione, la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può essere dedotta come semplice richiesta di una diversa lettura del testo; occorre indicare specificamente il canone violato e mostrare lo scostamento del giudice di merito da tale criterio.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di singoli documenti o la contestazione della persuasività della motivazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone la totale mancanza di decisione su una domanda o eccezione autonomamente rilevante, non l'adozione di una motivazione ritenuta insufficiente o logicamente non condivisibile.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa non si determina sommando automaticamente le domande proposte contro più convenuti quando le domande sono autonome e non vi è vincolo di solidarietà tra i convenuti.

Come è indicizzato

MateriePatti parasocialiImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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