Sentenza del 14/10/2016 n. 6058 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Operazioni intracomunitarie - Regime del margine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità del regime IVA del margine a operazioni triangolari intracomunitarie effettuate da soggetti stabiliti in tre diversi Stati. Il regime del margine non costituisce un'agevolazione, ma una disciplina speciale destinata a evitare la doppia imposizione sul medesimo bene. Poiché tale regime deroga all'ordinario trattamento degli acquisti intracomunitari, l'acquirente italiano, quale debitore d'imposta, deve dimostrare concretamente la sussistenza dei relativi presupposti. Non è sufficiente fare affidamento sulla sola dicitura apposta nelle fatture dal fornitore estero: l'acquirente deve svolgere verifiche ragionevoli sulla correttezza sostanziale dell'operazione e dimostrare di non aver partecipato, anche colposamente, a un illecito fiscale.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata, poiché il soggetto italiano non poteva applicare il regime del margine limitandosi a valorizzare l'indicazione formale contenuta nelle fatture. Gravava sull'acquirente l'onere di provare i presupposti sostanziali del regime speciale e l'adozione di ogni ragionevole cautela per verificare la regolarità dell'operazione. La decisione si è quindi conclusa a favore dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993
Disciplina gli scambi intracomunitari e il trattamento IVA degli acquisti intracomunitari. Il regime del margine è considerato speciale e derogatorio rispetto al regime ordinario; chi intende applicarlo deve dimostrarne i presupposti sostanziali.
Regime IVA del margine
Non è un'agevolazione o un beneficio, ma una modalità di determinazione dell'imposta volta a evitare la doppia tassazione dei beni, applicabile soltanto quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina.
Massime di principio
- Quando si applica un regime IVA speciale e derogatorio, il contribuente deve provare in modo concreto tutti i presupposti richiesti; la mera indicazione formale riportata in fattura non è sufficiente.
- Nelle operazioni intracomunitarie triangolari, l'acquirente italiano può essere considerato debitore d'imposta e deve quindi verificare la correttezza sostanziale della fatturazione e dell'intera catena negoziale.
- L'acquirente professionale deve adottare ragionevoli cautele, come controlli sulla posizione IVA dei soggetti coinvolti, sulla provenienza dei beni, sulla documentazione commerciale e sulla coerenza dell'operazione.
- La buona fede non deriva automaticamente dall'assenza di contestazioni formali o dalla presenza di una dicitura esonerativa: occorre dimostrare di non aver saputo né potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'eventuale frode fiscale.
- L'onere della prova può ricadere sul soggetto che invoca il regime speciale perché è quello più vicino ai fatti e ai documenti necessari per dimostrarne la corretta applicazione.
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