Cassazione Penale, Ordinanza n. 35344/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza dell’8 gennaio 2026 della Corte di appello di Genova, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la guida senza titolo prevista dall’art. 116, comma 15, del d.lgs. 285/1992 e per i reati di falsità materiale in atto pubblico commessi dal privato e falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 482 e 477 c.p. Con l’unico motivo ha contestato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo. La Corte di appello aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando indici personali e fattuali ritenuti decisivi; non era tenuta a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o risultanti dagli atti, potendo soffermarsi su quelli considerati rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992
la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui all'art. 116, comma 15, D.Igs. 285/1992 e agli artt. 482 e 477 cod. pen.
La disposizione è indicata come una delle norme incriminatrici per le quali era intervenuta la condanna confermata in appello; la sentenza di cassazione non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui all'art. 116, comma 15, D.Igs. 285/1992 e agli artt. 482 e 477 cod. pen.
Le disposizioni sono indicate come norme incriminatrici dei reati oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza di cassazione non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
il giudice, quando rigetta la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti
Nel rigettare la richiesta di attenuanti generiche, il giudice può motivare facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover passare in rassegna ogni elemento favorevole o sfavorevole.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel rigettare la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti: è sufficiente che individui gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti e motivi su di essi.
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