Cassazione Penale, Ordinanza n. 35315/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del 3 novembre 2025 della Corte d'appello di Palermo, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Con il primo motivo hanno dedotto un vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo 1. Con il secondo hanno lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il testo non specifica il fatto storico né la denominazione del reato contestato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è generico e privo dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste, mentre la motivazione della sentenza d'appello sull'affermazione di responsabilità è stata ritenuta congrua. Il secondo motivo è inammissibile perché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche, richiamando le modalità della condotta, l'entità delle lesioni provocate e il pericolo cagionato; il giudice non è tenuto a esaminare ogni elemento prospettato, potendo valorizzare quelli decisivi o rilevanti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il giudice, quando rigetta la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti
Nel rigettare la richiesta di attenuanti generiche, il giudice può fondare la decisione sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover passare in rassegna ogni circostanza favorevole o sfavorevole.
i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La dichiarazione di inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che censura la motivazione è inammissibile se formula deduzioni generiche e non espone le ragioni di diritto e i dati di fatto a sostegno della critica alla decisione impugnata.
- Il giudice che nega le circostanze attenuanti generiche non è tenuto a esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti o risultanti dagli atti; può motivare richiamando quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
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