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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35284/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza dell’11 febbraio 2026, aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di lesioni personali colpose aggravate, in cooperazione colposa, per avere omesso, quale legale rappresentante della società datrice di lavoro, di segnalare alla direzione aziendale la prassi dei lavoratori di usare recipienti metallici originariamente contenenti resine infiammabili per trasportare materiale e accendere fuochi. Un lavoratore, accendendo un fuoco in un contenitore che conservava residui di resina, era stato investito dalle fiamme e aveva riportato lesioni. Il Tribunale aveva concesso le attenuanti generiche e irrogato euro 200 di multa. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per saltum con tre motivi: 1) violazione degli artt. 62-bis, 69 e 133 c.p. nella determinazione della pena, perché la motivazione indicava l’equivalenza tra aggravante e attenuanti generiche, mentre la pena sarebbe stata calcolata applicando la prevalenza delle attenuanti; 2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per il contrasto tra il giudizio di equivalenza espresso in motivazione e nel dispositivo e la quantificazione della pena; 3) in subordine, motivazione apparente o inadeguata sulla commisurazione della pena e mancata esposizione di un calcolo coerente con i criteri dell’art. 133 c.p.

La decisione

La Corte ha qualificato l’impugnazione del pubblico ministero come ricorso per saltum e ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, rilevando che, nel contrasto tra dispositivo e motivazione, la prevalenza del dispositivo non è assoluta e che la motivazione può chiarire la volontà decisoria quando gli elementi siano certi e logicamente univoci. Nel caso concreto, dalla lettura complessiva della motivazione e dal dispositivo risultava chiaramente che il giudice aveva inteso dichiarare equivalenti l’aggravante e le attenuanti generiche; la pena di euro 200 era quindi un errore materiale. La Corte ha corretto direttamente tale errore ai sensi dell’art. 619, comma 2, c.p.p., rettificando la pena pecuniaria in euro 300 di multa. Non ha disposto rinvio. Il terzo motivo subordinato non ha richiesto autonoma decisione, essendo stata risolta la questione mediante rettificazione.

Norme richiamate

  • art. 569 c.p.p.

    Si verte, pertanto, in una fattispecie di ricorso per saltum, proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen.

    Il ricorso del pubblico ministero contro la sentenza di condanna è qualificato come ricorso per saltum.

  • art. 619, comma 2, c.p.p.

    Quando sia evidente la volontà del giudicante, è consentito a questa Corte procedere direttamente alla correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    La Cassazione può correggere direttamente l’errore materiale quando la volontà decisoria del giudice di merito sia evidente.

  • art. 62-bis c.p.

    Nel caso in esame, dalla lettura complessiva della motivazione e dal tenore letterale del dispositivo emerge con chiarezza la volontà del giudice di ritenere equivalenti l'aggravante contestata e le attenuanti generiche.

    Le attenuanti generiche, nel caso deciso, erano state poste in equivalenza con l’aggravante; la diversa quantificazione della pena è stata considerata errore materiale.

  • art. 69 c.p.

    Nel caso in esame, dalla lettura complessiva della motivazione e dal tenore letterale del dispositivo emerge con chiarezza la volontà del giudice di ritenere equivalenti l'aggravante contestata e le attenuanti generiche.

    Il giudizio di comparazione tra aggravante e attenuanti generiche deve essere ricostruito considerando unitariamente motivazione e dispositivo; qui la Corte ha individuato una volontà di equivalenza.

  • art. 133 c.p.

    La sentenza non aveva chiarito per quale ragione, pur avendo dichiarato l'equivalenza tra l'aggravante e le attenuanti generiche, avesse

    Il ricorrente ha invocato i criteri di commisurazione della pena, lamentando l’assenza di un percorso di calcolo coerente; la Corte ha tuttavia corretto la pena come errore materiale sulla base della chiara volontà decisoria emergente dagli atti.

  • art. 113 c.p.

    Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato Gianpaolo Agazzi responsabile del reato previsto dagli artt. 113 e 590, comma 3, cod. pen.

    La responsabilità di merito era stata affermata per lesioni personali colpose commesse in cooperazione colposa.

  • art. 590, comma 3, c.p.

    Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato Gianpaolo Agazzi responsabile del reato previsto dagli artt. 113 e 590, comma 3, cod. pen.

    La sentenza impugnata aveva ritenuto integrato il delitto di lesioni personali colpose nella forma aggravata indicata dall’imputazione.

  • art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. 81/2008

    All'imputato era stato contestato di aver cagionato lesioni personali a Franco Vezzoli, dipendente della Lombarda Manufatti Cemento s.p.a., di cui egli era legale rappresentante, in violazione dell'art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) e, specificamente, per non aver segnalato alla direzione aziendale la prassi, diffusa tra i lavoratori, di utilizzare recipienti metallici originariamente contenenti resine infiammabili per il trasporto di materiale e l'accensione di fuochi.

    La violazione contestata consisteva nell’omessa segnalazione alla direzione aziendale della prassi pericolosa dei lavoratori; il testo non espone un’autonoma interpretazione della disposizione prevenzionistica.

Massime di principio

  • Nel contrasto tra dispositivo e motivazione, la prevalenza del dispositivo non opera in modo assoluto: occorre valutare il caso concreto e gli elementi della motivazione, che può chiarire la volontà decisoria e dimostrare l’errore del dispositivo o di una sua parte.
  • Quando la volontà decisoria del giudice di merito risulta evidente e univoca dalla lettura complessiva della motivazione e del dispositivo, la Corte di cassazione può correggere direttamente l’errore materiale ai sensi dell’art. 619, comma 2, c.p.p., senza annullamento con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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