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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35312/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato la sentenza del 2 ottobre 2025 della Corte d'appello di Venezia, che aveva confermato la sentenza di primo grado quanto alla responsabilità per furto in abitazione. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova dell'altruità del compressore e dell'avvenuto impossessamento; la Corte di cassazione lo ha giudicato reiterativo e aspecifico, rilevando che non si confrontava con la motivazione d'appello, secondo cui la sottrazione era provata, la cautela del teste dipendeva dall'assenza di segni distintivi e gli imputati si erano recati sul posto con l'intenzione di rubare, senza che fosse decisivo il trasporto in bicicletta. Con il secondo motivo hanno contestato la qualificazione del fatto come furto in abitazione; la censura non era stata proposta in appello e non riguardava una questione rilevabile d'ufficio né deducibile solo successivamente, perciò non era proponibile per la prima volta in cassazione. Con il terzo motivo hanno denunciato vizio di motivazione sulla pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché la valutazione di comparazione e commisurazione è discrezionale e la motivazione era sufficiente, avendo la Corte d'appello richiamato il giudizio negativo sulla personalità e i numerosi precedenti penali. Il testo non indica la pena concretamente inflitta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: il primo e il terzo motivo erano inammissibili per le ragioni esposte, mentre il secondo non era proponibile in cassazione perché la questione sulla qualificazione del fatto come furto in abitazione non era stata devoluta al giudice d'appello. La sentenza d'appello che conferma la responsabilità resta quindi ferma. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    non è consentito in sede di legittimità perché mancava il corrispondente motivo di appello.

    La qualificazione del fatto come furto in abitazione non può essere contestata per la prima volta in cassazione quando la questione non è stata devoluta con uno specifico motivo d'appello, salvo che sia rilevabile d'ufficio o non fosse deducibile in precedenza.

  • art. 62-bis c.p.

    le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

    La valutazione di merito sulle attenuanti generiche e sulla comparazione tra circostanze non è sindacabile in cassazione se non è arbitraria o illogica ed è sorretta da motivazione sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

    La declaratoria d'inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Non sono proponibili in cassazione questioni sulle quali il giudice d'appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute con un motivo specifico, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili quelle reiterative e aspecifiche che non ne confutano le ragioni decisive.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze e la commisurazione della pena, in quanto valutazioni discrezionali di merito, non sono sindacabili in cassazione se risultano sorretti da motivazione sufficiente e non arbitraria né illogica.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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