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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35313/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno impugnato la sentenza del 3 ottobre 2025 della Corte d'appello di Lecce, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione aggravato, commesso dal 27 novembre 2015 al 26 febbraio 2016. Con il primo motivo hanno censurato l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Con il secondo hanno dedotto la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, lamentando che non fosse stata rinviata l'udienza nonostante l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze. Con il terzo hanno contestato l'erronea indicazione della recidiva infraquinquennale nell'imputazione, benché la recidiva fosse stata esclusa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati tutti e tre i motivi. Il reato non era prescritto: il termine massimo, pari a dodici anni e sei mesi, sarebbe scaduto il 26 agosto 2028, oltre agli ulteriori periodi di sospensione risultanti dagli atti. La comunicazione dell'istanza di rinvio per adesione del difensore all'astensione non era tempestiva; inoltre, nel giudizio d'appello celebrato in camera di consiglio non partecipata secondo la disciplina emergenziale, in assenza di richiesta di discussione orale, tale adesione non imponeva il rinvio. Infine, l'esclusione della recidiva non richiedeva la rimozione della relativa indicazione dall'imputazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis, comma 3, c.p.

    il reato di furto in abitazione aggravato, di cui all'art.624 bis, comma 3, cod. pen. è stato commesso dal 27 novembre 2015 al 26 febbraio 2016, e il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dodici e mesi sei (anni dieci + un quarto), decorrerà il 26 agosto 2028.

    Per il furto in abitazione aggravato contestato, la Corte considera applicabile il termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi, con scadenza il 26 agosto 2028, ulteriormente differita per i periodi di sospensione risultanti dagli atti.

  • art. 420-ter, comma 5, c.p.p.

    la tempestività della comunicazione dell'istanza di rinvio, formulata ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. per adesione dell'unico difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere penali, va apprezzata, rispetto alla data dell'udienza, in relazione al momento della pubblicazione della delibera da parte dell'organismo di categoria, in cui è presumibile che il professionista sia venuto a conoscenza dell'evento impeditivo (Sez. 2, n. 47159 del 22/10/2019, Crecca, Rv. 277802), mentre, nel caso di specie, tale comunicazione non risulta tempestiva.

    La tempestività dell'istanza di rinvio per adesione del difensore all'astensione collettiva va valutata rispetto alla data dell'udienza e al momento in cui, con la pubblicazione della delibera dell'organismo di categoria, il difensore può presumersi informato dell'impedimento; nel caso concreto la comunicazione è stata ritenuta tardiva.

Massime di principio

  • Il termine massimo di prescrizione del furto in abitazione aggravato decorre secondo i criteri indicati per la fattispecie e si sposta ulteriormente per i periodi di sospensione del corso della prescrizione risultanti dagli atti.
  • La tempestività della richiesta di rinvio motivata dall'adesione del difensore all'astensione collettiva si valuta rispetto alla data dell'udienza, assumendo come riferimento il momento della pubblicazione della delibera dell'organismo di categoria, da cui si presume che il difensore abbia avuto conoscenza dell'impedimento.
  • Nel giudizio d'appello celebrato, secondo la disciplina emergenziale, in udienza camerale non partecipata e senza richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze non comporta l'obbligo del giudice di rinviare il procedimento.
  • L'esclusione della recidiva non impone di eliminare dall'imputazione l'indicazione della recidiva.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

Testo integrale

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