Cassazione Penale, Ordinanza n. 35311/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 4 novembre 2025 della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la sentenza di primo grado. Il procedimento riguardava un furto commesso insieme a coimputati: gli imputati si erano allontanati dal luogo del fatto con la merce sottratta e furono fermati successivamente dagli operanti. Con il primo motivo, il ricorrente ha contestato la qualificazione del furto come consumato, sostenendo che dovesse essere riconosciuta la forma tentata. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità. Con il terzo ha censurato la mancata esclusione dell’aggravante della destrezza. Con il quarto ha dedotto vizi relativi alla recidiva e al giudizio di equivalenza tra questa e le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il furto è consumato quando l’agente acquisisce la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche per breve tempo; nel caso concreto gli imputati si erano allontanati con la merce prima di essere fermati. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo e la sentenza impugnata aveva rilevato l’elevato valore commerciale della merce sottratta. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la destrezza è stata ravvisata nella condotta degli imputati, che avevano intrattenuto la commessa e sfruttato la confusione per distrarla e sottrarre la merce. Il motivo relativo alla recidiva non era deducibile in cassazione, perché la questione non era stata devoluta con specifico motivo di appello e non risultava rilevabile d’ufficio né impossibile da dedurre prima. La censura sul giudizio di equivalenza è stata ritenuta manifestamente infondata: la valutazione di merito era sorretta da motivazione sufficiente, avendo la Corte territoriale ritenuto l’equivalenza idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza
La consumazione del furto si verifica con l’acquisizione di una disponibilità autonoma ed effettiva del bene, anche se temporanea; il successivo arresto da parte della polizia che aveva monitorato a distanza la condotta non rende il fatto tentato.
il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato
L’attenuante richiede un danno di valore pressoché irrisorio e la valutazione comprende sia il valore del bene sia gli ulteriori pregiudizi conseguenti al reato; non rileva la capacità economica della persona offesa di sopportare il danno.
in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo
La destrezza richiede una condotta attiva, posta prima o durante l’impossessamento, che sfrutti abilità o astuzia per sorprendere o eludere la sorveglianza; non basta approfittare di una disattenzione non provocata dall’agente.
non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza
Non è consentito introdurre in cassazione questioni non specificamente devolute al giudice d’appello, salvo che siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o non fosse possibile dedurle in precedenza.
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto
Il giudizio di comparazione tra circostanze è sindacabile in cassazione solo se arbitrario, illogico o privo di motivazione sufficiente; è sufficiente motivare l’equivalenza indicando che essa è la soluzione più idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena concreta.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il furto è consumato quando l’agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche per un tempo breve; il fermo successivo da parte della polizia che abbia osservato a distanza la condotta non esclude la consumazione.
- L’attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio; nella valutazione rilevano il valore del bene e gli ulteriori effetti pregiudizievoli del reato, non la capacità della persona offesa di sopportare il danno.
- L’aggravante della destrezza presuppone una condotta attiva, posta prima o durante l’impossessamento, caratterizzata da abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore. Non è sufficiente il mero approfittamento di una disattenzione non provocata dall’agente.
- In cassazione non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice d’appello abbia omesso di pronunciarsi perché non specificamente devolute, salvo che siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o non fosse possibile dedurle in precedenza.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze, quale valutazione discrezionale di merito, non è sindacabile in cassazione se non è arbitrario o illogico ed è sostenuto da motivazione sufficiente; per giustificare l’equivalenza può bastare indicarla come la soluzione più idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35284/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35312/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35313/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35314/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35315/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35316/2026 del 05/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →