Sentenza n. 4141/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione del CSM del 11/06/2025 con la quale è stato deliberato il non luogo a provvedere in merito all'istanza dell'11/04/2025 del ricorrente in quanto l'istituto della riammissione in servizio non è previsto dalla normativa che disciplina lo status giuridico dei Magistrati Onorari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del CSM che ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di revoca in autotutela dell'accettazione delle dimissioni e di riammissione nell'incarico di giudice di pace
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già giudice di pace, aveva rassegnato dimissioni volontarie il 14 giugno 2021, successivamente accettate dal CSM e dal Ministro della Giustizia. Dopo essere stato assolto con formula piena, con sentenza divenuta irrevocabile, dai reati per i quali era stato sottoposto a custodia cautelare, ha chiesto al CSM e al Ministero di revocare in autotutela gli atti di accettazione delle dimissioni e di reintegrarlo nell'incarico. Il CSM ha dichiarato il non luogo a provvedere, rilevando che la riammissione in servizio non è prevista dalla normativa sui magistrati onorari. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 3 e 24 Cost., disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 7 CEDU, sostenendo che il principio di riparazione degli errori giudiziari e la disciplina prevista per i magistrati ordinari e per il pubblico impiego dovessero essere estesi, in via costituzionalmente orientata, ai magistrati onorari. Ha inoltre sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare nel merito la domanda, verificando disponibilità di posti, limiti di età e servizio e incompatibilità, anziché dichiararla improcedibile o non esaminabile. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina, ritenuta irragionevolmente discriminatoria per l'esclusione dei magistrati onorari dalle forme di reintegrazione previste per il pubblico impiego. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto e mancata audizione, nonostante la richiesta formulata.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. In primo luogo ha escluso che la vicenda costituisse un errore giudiziario rilevante ai fini della reintegrazione: la cessazione delle funzioni non era stata disposta dal CSM o dall'Amministrazione come conseguenza del procedimento penale, ma derivava esclusivamente dalle dimissioni volontarie del ricorrente. L'eventuale condizionamento psicologico determinato dalla custodia cautelare e dal procedimento penale è stato ritenuto non provato e comunque riconducibile ai motivi soggettivi delle dimissioni, non idonei a rimuoverne gli effetti dopo l'accettazione amministrativa. L'assoluzione penale, pertanto, non produceva effetti diretti sul rapporto di servizio onorario. Il Collegio ha inoltre escluso che l'art. 3, comma 57, l. 350/2003 potesse essere esteso ai giudici onorari in forza del principio di uguaglianza. La natura onoraria, temporanea e non esclusiva dell'incarico, le modalità di accesso, le limitazioni funzionali, il diverso regime delle incompatibilità e della remunerazione e l'assenza di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato impediscono una piena equiparazione ai magistrati professionali. Le eventuali assimilazioni possono operare soltanto per specifici aspetti e in situazioni comparabili, non quanto alla riammissione in servizio. È stata quindi ritenuta manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale. Il secondo motivo è stato respinto perché non si era svolto un procedimento a istanza di parte concluso con un provvedimento di rigetto, ma era stata rilevata l'assenza del presupposto normativo per la riammissione; inoltre, non esisteva una disposizione che imponesse l'audizione del richiedente da parte del CSM. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
La Costituzione rimetterebbe alla legge ordinaria il compito di stabilire modalità e termini della riparazione degli errori giudiziari.
Il TAR ha escluso che il principio costituzionale di riparazione degli errori giudiziari imponesse la reintegrazione del magistrato onorario dimessosi volontariamente, non ravvisando un nesso tra l'assoluzione penale e la cessazione dell'incarico.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza non consente di estendere automaticamente ai magistrati onorari la disciplina prevista per i magistrati professionali, stante la non comparabilità delle rispettive condizioni di servizio.
art. 3, comma 57, l. 24 dicembre 2003, n. 350
La disposizione, secondo il giudice, non è applicabile per analogia o interpretazione costituzionalmente orientata ai magistrati onorari, il cui rapporto non è equiparabile a un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto non era dovuto perché non si trattava di un procedimento a istanza di parte concluso con un provvedimento di rigetto, bensì dell'assenza di una base normativa per la riammissione richiesta.
art. 3 Protocollo n. 7 CEDU
Il richiamo alla riparazione dell'errore giudiziario non è stato ritenuto pertinente a una cessazione dell'incarico derivante da dimissioni volontarie.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non determina la riammissione o la reintegrazione nell'incarico quando la cessazione del rapporto amministrativo sia dipesa da dimissioni volontarie, accettate dall'Amministrazione, e non da un provvedimento amministrativo adottato a causa del procedimento penale.
- Le dimissioni volontarie da un incarico di magistrato onorario, una volta accettate dall'Amministrazione, diventano definitive e non sono revocabili per effetto della successiva assoluzione penale dell'interessato.
- Il principio costituzionale di riparazione degli errori giudiziari non impone l'estensione ai magistrati onorari delle specifiche forme di reintegrazione previste per i magistrati professionali o per il pubblico impiego, quando manchi un rapporto di comparabilità tra le rispettive condizioni giuridiche.
- I magistrati onorari possono beneficiare del trattamento riconosciuto ai magistrati professionali soltanto per specifici aspetti e in presenza di situazioni comparabili; la natura temporanea, non esclusiva e onoraria dell'incarico impedisce una piena equiparazione e la costituzione giudiziale di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.
- Il preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis l. 241/1990 non è dovuto quando l'Amministrazione non respinga nel merito una domanda procedibile, ma rilevi l'assenza di una base normativa per ottenere il risultato richiesto.
- In assenza di una specifica previsione normativa, il richiedente non può pretendere l'audizione personale da parte dell'organo amministrativo decidente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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