Cassazione Civile, Ordinanza n. 33937/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo, con due motivi esaminati congiuntamente, che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato; che non vi era prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili della Procura; e che il direttore amministrativo dell’ufficio aveva attestato l’assenza di qualsiasi comunicazione, telematica o cartacea, da parte della cancelleria del Tribunale. Sosteneva quindi l’erroneità della declaratoria di tardività dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto carente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio che di per sé comporta l’inammissibilità. In ogni caso, ha ritenuto inammissibili anche le censure nel merito, osservando che il provvedimento poteva essere comunicato anche in forma equipollente purché idonea a determinare effettiva conoscenza; nel caso concreto il Tribunale aveva accertato l’annotazione "al visto PM" in data 17.7.2018, idonea a far entrare il provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario. Poiché l’opposizione era stata proposta solo il 14.10.2020, oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., la tardività è stata confermata. Nulla sulle spese, sia per la qualità istituzionale del ricorrente sia per l’assenza di difese dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La decisione è stata definita in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore nel procedimento accelerato previsto dalla norma.
La comunicazione del provvedimento può avvenire anche con modalità equipollenti, purché idonee a garantire l’effettiva conoscenza.
Richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. per la disciplina delle comunicazioni del provvedimento nel procedimento sommario.
Si applica il termine lungo di decadenza per l’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non notificati o comunicati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’assenza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione integra un autonomo motivo di inammissibilità.
- La comunicazione di un provvedimento può considerarsi validamente eseguita anche in forma equipollente rispetto a quella prevista espressamente dalla legge, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non notificati o comunicati opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.
- La mera deduzione di disfunzioni organizzative interne dell’ufficio non vale, di per sé, a elidere la tardività dell’impugnazione se risulta che il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- Quando il ricorso è proposto dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non segue condanna alle spese, anche in caso di soccombenza.
Come è indicizzato
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