Cassazione Penale, Sentenza n. 23387/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Antonella Iacino era stata condannata in primo grado per furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 c.p.). Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 la fattispecie di furto era divenuta, in linea generale, procedibile a querela; tuttavia il pubblico ministero, all'udienza del 15 febbraio 2023, aveva contestato in via suppletiva l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio), circostanza che rende il reato procedibile d'ufficio. La Corte di appello aveva però dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva. Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che la contestazione suppletiva effettuata prima della scadenza del termine transitorio previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022 aveva piena efficacia e rendeva il reato procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la contestazione suppletiva dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, operata dal pubblico ministero il 15 febbraio 2023, sia avvenuta prima della scadenza del termine transitorio stabilito dall'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022 e pertanto sia efficace a rendere il reato procedibile d'ufficio. La Corte ha richiamato l'intervento delle Sezioni Unite (sentenza del 26 marzo 2026) che definisce i limiti della rilevabilità della causa di non procedibilità per mancanza di querela. In conseguenza, la sentenza della Corte di appello è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La norma sul furto è stata modificata dal d.lgs. 150/2022; il comma 3 è ora, di regola, soggetto a procedibilità a querela salvo alcune ipotesi tassative che mantengono la procedibilità d'ufficio. Nel caso concreto, la fattispecie originaria era divenuta soggetta a querela salvo che intervenisse una circostanza aggravante che la rendesse procedibile d'ufficio.
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
L'aggravante per fatti commessi su cose destinate a pubblico servizio è qualificante ai fini della procedibilità: la sua corretta contestazione rende il furto procedibile d'ufficio. La Corte ha ritenuto valida la contestazione suppletiva dell'aggravante effettuata prima della scadenza del termine transitorio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
Ha modificato l'art. 624 c.p. e il regime di procedibilità del furto, determinando il passaggio, in linea generale, alla procedibilità a querela e individuando i casi di procedibilità d'ufficio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85 (regime transitorio)
Stabilisce che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore (30 dicembre 2022) se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto. Finché quel termine non è decorso, il pubblico ministero può ancora contestare suppletivamente un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
Regola la modifica dell'imputazione e la contestazione di circostanze aggravanti in udienza. Nel caso, la Corte ha ritenuto lecita la contestazione suppletiva operata in udienza prima della scadenza del termine transitorio.
Prevede la rilevazione d'ufficio della causa di non procedibilità per mancanza di querela. Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale rilevazione opera una volta decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022; fino a quel momento la contestazione suppletiva del pubblico ministero può impedire la dichiarazione di improcedibilità.
Fissa il termine di tre mesi per la querela della persona offesa; il decorso di tale termine è collegato al regime transitorio di cui all'art. 85 d.lgs. 150/2022.
Massime di principio
- Per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 il termine per proporre querela decorre dalla data di entrata in vigore (30/12/2022) se la persona offesa era già a conoscenza del fatto: fino a tale scadenza la procedibilità non è automaticamente estinta.
- Il pubblico ministero può, in udienza e prima della scadenza del termine transitorio, formulare una contestazione suppletiva contenente l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7; tale contestazione è idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio.
- Dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022, se non è stata presentata querela, il giudice è tenuto a rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ex art. 129 c.p.p.
- In fattispecie analoghe i termini temporali sono determinanti: difesa e pubblica accusa devono verificare le date di consumazione del reato, la data di entrata in vigore della riforma e le udienze in cui sono state formulate contestazioni suppletive per valutare la legittimità della procedura.
- Per il pubblico ministero è strategico contestare tempestivamente, in udienza, ogni circostanza aggravante che possa mutare il regime di procedibilità; per la difesa è strategico eccepire tempestivamente la tardività della contestazione o la decorrenza del termine transitorio.
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