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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16080/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore nominato dall'imputato (Avv. Chioccarelli) ha tempestivamente e ritualemente chiesto, tramite canale telematico il 15/06/2022, la celebrazione dell'appello con trattazione orale per l'udienza fissata il 06/07/2022; nonostante ciò la Corte ha proceduto con trattazione scritta, non ha inviato al nuovo difensore la requisitoria/conclusioni del Procuratore generale (notificate al precedente difensore) e l'udienza è stata svolta in forma scritta anche nella successiva data del 01/02/2023. Si è dedotta la nullità del giudizio di appello per mancata celebrazione dell'udienza orale richiesta e per mancata comunicazione delle conclusioni del P.G.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha qualificato la mancata celebrazione dell'udienza con trattazione orale, nonostante richiesta tempestiva, come nullità assoluta ed insanabile e ha rilevato anche la violazione per la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale al nuovo difensore. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il prosieguo del giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (conv. dalla L. 176/2020)

    Stabilisce che il giudizio di appello si svolge in via ordinaria con trattazione scritta salvo che una parte richieda nei modi e nei termini la trattazione orale; la Corte interpreta che la richiesta tempestiva impone lo svolgimento dell'udienza orale e che il mancato adempimento determina una violazione grave.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022

    Proroga la disciplina emergenziale relativa alla trattazione scritta; la Corte lo richiama come norma di coordinamento della disciplina applicabile.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola la sanatoria delle nullità intermedie; la Corte distingue le nullità sanabili da quelle assolute, ritenendo che la mancata celebrazione dell'udienza orale richiesta non sia sanabile ai sensi di questo articolo.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Tutela il diritto al contraddittorio (intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato); la Corte osserva che la violazione è più grave quando comporta l'assenza del difensore nei casi in cui la sua presenza è obbligatoria.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi di obbligatorietà della presenza del difensore; la Corte considera l'assenza del difensore in tali ipotesi causa di nullità assoluta e insanabile.

  • art. 385 cod. pen.

    Indica il reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; la decisione della Cassazione si è focalizzata sulle nullità procedurali senza entrare nel merito della responsabilità penale.

Massime di principio

  • La richiesta tempestiva e rituale di trattazione orale nell'appello è un diritto potestativo della parte: se prodotta nei termini, il giudice deve celebrare l'udienza orale e notificare la relativa convocazione alle altre parti affinché possano partecipare consapevolmente.
  • La mancata celebrazione dell'udienza orale nonostante una richiesta tempestiva, e la conseguente assenza del difensore in situazioni in cui la sua presenza è obbligatoria, costituiscono nullità di carattere assoluto ed insanabile, non soggetta a sanatoria ex art. 182 c.p.p.
  • La mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore nominato può aggravare la violazione del contraddittorio e integra un profilo di illegittimità procedurale rilevante ai fini della cassazione.
  • Occorre distinguere le nullità 'intermedie' sanabili (colpite dall'art. 182 c.p.p.) dalle nullità assolute: per le prime è necessario sollevare l'eccezione tempestivamente; per le seconde la Cassazione può annullare senza rinvio.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe documentare la richiesta di udienza orale (ricevute telematiche, atti di deposito) e verificare tempestivamente la notifica delle conclusioni del P.G.; in mancanza di rispetto della richiesta e delle notifiche, è opportuno eccepire la nullità e ricorrere nei gradi successivi.

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