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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33102/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per esportazione illecita di rifiuti sostenendo: (1) vizio di motivazione perché la qualificazione dei materiali come "rifiuti" sarebbe stata fondata su testimonianze generiche e non su accertamenti tecnici (assenza di perizia), e sarebbero state ignorate prove e testimonianze a discarico che attestavano la bonifica e la riutilizzabilità dei pezzi; (2) violazione del principio di legalità e carenza dell'elemento materiale e psicologico della fattispecie per l'eccessiva genericità e complessità dei richiami normativi invocati nell'imputazione, oltre alla mancanza di chiara indicazione della norma specificamente violata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica: le dichiarazioni testimoniali (funzionario doganale) e le fotografie documentali dimostravano che i pezzi erano ammassati, non imballati e presentavano residui di olio e segni di mancata bonifica, idonei a identificarli come rifiuti (anche pericolosi in parte). I giudici hanno inoltre osservato che non sempre è necessaria una consulenza tecnica se vi sono altri elementi probatori idonei e che, essendo il ricorrente un operatore professionale del settore, non poteva invocare ignoranza delle norme; mancava la prova di aver compiuto tutte le diligence richieste. Conseguenze pratiche: confermata la condanna (pena inflitta in secondo grado: 3 mesi di arresto e Euro 9.000 di ammenda, con aggravante per rifiuti pericolosi), il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare equitativamente Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

    La Corte ha utilizzato la definizione e i criteri del decreto per qualificare gli oggetti spediti come "rifiuti" sulla base delle caratteristiche materiali riscontrate (stato di conservazione, contaminazione da oli).

  • Regolamento (CEE) n. 1013/2006

    art. 2 punto 35 lett. f) e g); art. 34; art. 36; allegato VII

    Il regolamento è stato richiamato per vietare l'esportazione verso paesi non EFTA/OCSE senza la documentazione e le condizioni previste; la sentenza ha ritenuto mancanti i requisiti per l'esportazione e la documentazione prevista (allegato VII) quando necessaria.

  • d.lgs. n. 209 del 2003

    Richiamato rispetto agli attestati di revisione e alle procedure di bonifica: la corte ha ritenuto che i pezzi non avessero subito i trattamenti previsti dalla normativa per essere considerati beni commercializzabili.

  • D.L. n. 137 del 2020

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso (regole procedurali), segnalando il rispetto del rito e delle formalità procedurali nella trattazione del ricorso.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) e e); art. 616

    Art. 606 citato in riferimento ai motivi di ricorso denunciati (vizio di motivazione, violazione di legge); art. 616 utilizzato per l'attribuzione delle spese e oneri a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    n. 186 del 13 giugno 2000

    Citata nel contesto della valutazione sull'eventuale responsabilità o colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistente colpa che giustifichi ulteriori sanzioni, pur imponendo un versamento equitativo.

Massime di principio

  • La qualificazione di beni come "rifiuti" può essere basata su elementi non tecnici (ispezioni, fotografie, dichiarazioni di funzionari) senza necessità di perizia se la prova documentale è ritenuta sufficiente e coerente.
  • Un operatore professionale del settore è tenuto ad un livello di diligenza più elevato: non può invocare genericamente ignoranza della normativa e deve dimostrare di aver compiuto le necessarie verifiche e bonifiche.
  • La complessità o genericità apparente dei richiami normativi non esonera dall'obbligo di conformarsi alla normativa settoriale; chi sostiene buona fede deve dimostrare di aver agito con le cautele e le verifiche richieste.
  • Per contestare efficacemente la qualificazione di "rifiuto" è necessario produrre elementi concreti e tecnici (documentazione di bonifica, certificazioni, perizie) che smentiscano lo stato di fatto accertato dall'autorità.
  • In materia di esportazione di materiali verso paesi extra-EFTA/OCSE è fondamentale verificare la documentazione prevista dal regolamento (es. allegato VII) e le restrizioni relative a rifiuti pericolosi e non pericolosi.
  • Il giudizio di legittimità (Corte di Cassazione) è ristretto al controllo di vizi di diritto e di manifesta illogicità della motivazione: le valutazioni di fatto ben motivate in sede di merito sono difficilmente sindacabili.

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