Cassazione Penale, Sentenza n. 34190/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso la proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 41-bis e dell'art. 125 c.p.p. per "totale mancanza degli elementi giustificativi della proroga" e per motivazione "illogica, carente e contraddittoria": il provvedimento sarebbe stereotipato, basato su fatti datati (detenzione dal 1992 senza nuove incriminazioni), avrebbe ignorato la buona condotta carceraria, l'assenza di attuali collegamenti dimostrabili con la cosca, l'assoluzione di un congiunto e la mancanza di informazioni nuove da collaboratori di giustizia, nonché la mancata confisca di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione prognostica richiesta dall'art. 41-bis, che non richiede certezza probatoria ma una ragionevole previsione fondata su dati conoscitivi (ruolo rivestito, ampiezza dei legami, perdurante operatività dell'organizzazione). La decisione ha confermato che l'ordinanza impugnata motivava adeguatamente la permanenza delle condizioni che giustificano il regime 41-bis, avendo richiamato il ruolo verticistico del ricorrente, la persistenza dell'operatività della cosca sul territorio, i legami familiari rilevanti (inclusa la latitanza di un figlio arrestato nel 2015) e le dichiarazioni di collaboratori che attestano il carisma presso affiliati ancora in libertà. Conforme anche l'affermazione che il mero decorso del tempo o l'assenza di nuove imputazioni non escludono di per sé la capacità di mantenere collegamenti. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
"elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva"; e il comma 2-bis sulla verifica della "capacità" di mantenere i collegamenti, anche tenendo conto di parametri quali profilo criminale, posizione nell'associazione, perdurante operatività, esiti del trattamento penitenziario, tenore di vita dei familiari
Consente un accertamento prognostico basato su dati conoscitivi (condanne, procedimenti, ruolo nell'associazione, relazioni familiari e sociali, perdurante operatività del sodalizio). Non richiede certezza probatoria ma una ragionevole previsione; il mero decorso del tempo non esclude di per sé la capacità di mantenere collegamenti.
Rinvio normativo richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza era congrua e sufficiente rispetto ai criteri richiesti dalla legge per il mantenimento del 41-bis.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme indicate come fondamento dei motivi di cassazione (violazione di norme e motivazione) ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni di legge né motivazione apparente.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
Massime di principio
- Il regime 41-bis e le sue proroghe si fondano su una valutazione prognostica: non è necessaria la certezza probatoria, ma una ragionevole previsione basata su elementi conoscitivi (precedenti condanne, procedimenti in corso, ruolo criminale, relazioni familiari, dichiarazioni di collaboratori, perdurante operatività del sodalizio).
- La mera anzianità dei fatti o l'assenza di nuove incriminazioni non è di per sé sufficiente a escludere la persistente capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale; il tempo da solo non cancella la valutazione di pericolosità.
- La buona condotta carceraria è un elemento rilevante ma non necessariamente decisivo: deve essere bilanciata con altri indici (ruolo e legami) nella valutazione complessiva della capacità di collegamento.
- Il giudizio del tribunale/resistente deve fornire una motivazione non apparente che espliciti i dati utilizzati e il loro rilievo prognostico; motivazioni adeguatamente articolate rendono il provvedimento difficilmente sindacabile in Cassazione se non per violazione di legge.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e gli elementi relativi alla operatività attuale della cosca (anche tramite vicende familiari) sono indici importanti per giustificare la proroga del regime differenziato.
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti 41-bis è circoscritto: il sindacato è spesso limitato a profili di violazione di legge o motivazione apparente; argomentazioni puramente confutative dei fatti valutati in sede di merito sono di norma insufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34139/2023 del 03/08/2023
- Sentenza penale · 3 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34140/2023 del 03/08/2023
- Sentenza penale · 3 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34142/2023 del 03/08/2023
- Sentenza penale · 3 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34144/2023 del 03/08/2023
- Sentenza penale · 3 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34145/2023 del 03/08/2023
- Sentenza penale · 3 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34147/2023 del 03/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →