Cassazione Civile, Sentenza n. 33452/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 455/2009 per compenso professionale reclamato dall'avvocato Salvatore. La Camera di Commercio deduceva la nullità del contratto di patrocinio e della procura alle liti per violazione delle norme sugli appalti pubblici e delle direttive UE (assenza di forma pubblicitaria e di gara per l'affidamento dei servizi legali), contestava inoltre la validità della procura rilasciata dal Segretario Generale (mancanza di potere rappresentativo) e la presunta inosservanza della forma scritta ad substantiam. Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla compatibilità dell'affidamento dei servizi legali senza pubblicità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente qualificato i rapporti come contratti autonomi e specifici per ciascuna procedura esecutiva (sostanzialmente nati dalla comparsa di intervento e dalla sottoscrizione degli atti difensivi), sicché la presunta nullità dell'atto quadro del 1998 non poteva incidere sul titolo del credito affermato nei singoli decreti ingiuntivi già divenuti in parte definitivamente accertati. Ha inoltre escluso la rilevanza della questione pregiudiziale europea rispetto al thema decidendum. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la statuizione di merito secondo cui l'eventuale difetto di rappresentanza del Segretario Generale era stato sanato per ratifica implicita dell'ente (desumibile dalla costituzione di nuovi difensori e dall'assunzione degli atti già compiuti), pertanto la censura sul potere di rappresentanza era infondata. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio di cassazione e disposizione circa il pagamento di contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
artt. 1418, 1421, 1399 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto e della procura per difetto di forma; la Corte ha però ritenuto che i singoli contratti processuali (sottoscrizione della comparsa) costituiscano autonome fonti contrattuali valide e che la questione sulla validità a monte richiederebbe accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità.
Direttive UE e disciplina appalti
Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; richiamata anche la direttiva 2014/24/UE e art. 10 di quest'ultima
La Corte ha ritenuto superfluo il rinvio pregiudiziale e ha ricordato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ammette l'esclusione dei servizi legali dall'ambito delle direttive sugli appalti per ragioni di natura intuitu personae e riservatezza, ridimensionando così l'incidenza delle norme comunitarie invocate dalla ricorrente.
D.lgs. n. 157/1995 e norme nazionali sugli appalti
art. 3 d.lgs. n. 157/1995; d.lgs. n. 406/1991; legge n. 109/1994; d.lgs. nn. 157 e 158/1995; d.lgs. n. 163/2006 poi d.lgs. n. 50/2016
Invocate per sostenere che l'affidamento del servizio legale avrebbe richiesto procedure pubbliche; la Corte ha ritenuto che, anche assumendo rilievo della disciplina degli appalti, la questione non incide sul giudicato e sulla validità dei singoli incarichi processuali che hanno formato il titolo del credito.
Richiamata dalla ricorrente per contestare la legittimazione del Segretario Generale a rilasciare procura; la Corte ha invece ritenuto che la ratifica implicita da parte degli organi competenti possa sanare il difetto di rappresentanza, purché desumibile da atti scritti consequenziali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e principio di giudicato
varie pronunce citate (es. Cass. sez. un. 12/12/2014 n. 26242; Cass. n. 19420/2019 e altre)
La Corte ha ritenuto che i precedenti decreti ingiuntivi divenuti definitivi costituiscono giudicati che attestano l'esistenza e la validità dei rapporti e impediscono ora di rimettere in discussione la validità a monte senza nuovi accertamenti di fatto.
D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito
art. 23, comma 8-bis (convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma processuale utilizzata per decidere il ricorso in camera di consiglio con le memorie presentate; menzionata ai fini del procedimento.
Disposto l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in quanto soccombente, come previsto dall'articolo richiamato.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE
Corte di giustizia UE, sez. V, 06/06/2019, n. 264
Richiamata per affermare che l'art.10 della direttiva 2014/24/UE esclude taluni servizi legali dall'ambito degli appalti pubblici e che tale esclusione è compatibile con i principi UE, rafforzando l'argomento che le norme sugli appalti non impongono automaticamente la nullità degli incarichi legali.
Massime di principio
- La sottoscrizione di atti difensivi e la comparsa di intervento in singole procedure possono costituire contratti autonomi e sufficienti a fondare il diritto al compenso, anche se esiste un atto quadro antecedente la cui validità è contestata.
- La nullità di un contratto quadro non determina automaticamente la nullità degli atti negoziali successivi che abbiano autonoma individualità: per annullarli è necessario un accertamento di fatto e di diritto che non può essere svolto in sede di legittimità se contrastante con il giudicato.
- Il difetto di rappresentanza di chi ha rilasciato la procura può essere sanato per ratifica implicita dell'ente, desumibile da atti scritti consequenziali (es. costituzione di nuovi difensori che approvino le attività precedenti); tale valutazione è un apprezzamento di fatto non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
- I servizi legali possono ricadere nell'esclusione prevista dalle direttive sugli appalti pubblici (per loro natura intuitu personae e riservatezza), pertanto non ogni affidamento di assistenza legale a enti pubblici è automaticamente soggetto alle procedure di gara.
- In giudizio di legittimità la Corte non riesamina liberamente questioni di fatto o valutazioni probatorie proprie del merito; le eccezioni che impongono nuovi accertamenti di fatto sono spesso inammissibili in Cassazione.
- Quando si impugna una decisione che si fonda su precedenti decreti ingiuntivi divenuti definitivi, il ricorrente incontra l'ostacolo del giudicato che vincola sulla sussistenza del credito e sulla validità del rapporto invocato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33284/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33364/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33408/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33450/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33453/2021 del 11/11/2021
- Sentenza civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 33454/2021 del 11/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →