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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33454/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Camera di Commercio impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 520/2009 per compenso professionale richiesto dall'avvocato Salvatore. La ricorrente deduce principalmente: (i) nullità dell'unitario contratto di patrocinio e della procura alle liti del 1998 per violazione delle norme sugli appalti pubblici e delle direttive comunitarie (mancata pubblicità e gara per l'affidamento del servizio legale), con richiamo agli artt. 1421 e 1418 c.c., direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE e normativa nazionale sugli appalti; (ii) vizio della procura rilasciata dal Segretario Generale senza poteri, violazione degli artt. 9 e 16 legge n. 580/1993 e art. 1399 c.c.; (iii) ulteriori eccezioni relative a carenza di prova delle prestazioni, violazione della buona fede contrattuale, illiceità della causa e inapplicabilità della normativa sugli onorari minimi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondata la censura sulla nullità dell'intero contratto generale del 1998 perché la Corte d'appello aveva correttamente individuato contratti autonomi di patrocinio conclusi con la sottoscrizione delle singole comparse di intervento nelle procedure esecutive; dunque l'eventuale nullità del contratto quadro non invalida automaticamente i singoli incarichi. Ha inoltre confermato che la questione relativa all'applicabilità delle norme sugli appalti alle prestazioni legali non era decisiva nel "thema decidendum" e, in ogni caso, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e la peculiare natura del rapporto avvocato-cliente giustificano l'esclusione di taluni servizi legali dal regime degli appalti. Quanto al vizio di rappresentanza, la Corte ha ritenuto che la competenza del Segretario Generale fosse stata sanata per ratifica implicita desumibile dagli atti successivi (costituzione di nuovi difensori muniti di mandato) e che tale valutazione di fatto è incensurabile in sede di legittimità. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la Camera di Commercio condannata al rimborso delle spese di Cassazione.

Norme richiamate

  • Codice civile

    Richiamati in relazione alla validità del negozio giuridico e della forma; la Corte ha valutato che la forma scritta dei singoli incarichi (sottoscrizione delle comparse) fosse sufficiente a fondare i singoli contratti di patrocinio

  • Direttive comunitarie

    "2004/18/CE e 2004/17/CE"

    Invocate dalla ricorrente per sostenere la nullità per violazione delle norme sugli appalti; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva e ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia (anche rispetto alla direttiva 2014/24/UE) che esclude taluni servizi legali dal regime degli appalti

  • Direttiva 2014/24/UE

    "art. 10, lettere c), d), i), ii) e v)"

    Citate tramite la sentenza della Corte di Giustizia UE che giustifica l'esclusione di determinati servizi legali dal campo di applicazione della disciplina sugli appalti per le loro caratteristiche 'intuitu personae' e di riservatezza

  • Decreti legislativi e norme nazionali sugli appalti

    "d.lgs. n. 157/1995; d.lgs. n. 406/1991; legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006 poi d.lgs. n. 50/2016"

    Riferimenti normativi richiamati dalla ricorrente per sostenere che l'affidamento del servizio legale doveva seguire procedure pubbliche; la Corte ha ritenuto che, nel caso esaminato, la questione non potesse incidere sui singoli contratti di patrocinio già perfezionatisi e con giudicati favorevoli

  • Legge n. 580/1993

    Invocati in relazione ai poteri del Presidente e del Segretario Generale dell'ente; la Corte ha ritenuto che l'eventuale difetto di potere fosse stato sanato per ratifica implicita

  • Codice civile

    Richiamato in relazione alla forma della procura e alla possibilità di ratifica degli atti compiuti da rappresentante senza poteri; la Corte ha confermato che la ratifica può essere implicita purché manifestata per iscritto in un atto consequenziale

  • Decreto-legge n. 137/2020 convertito

    "art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176"

    Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio e per le forme procedurali seguite nel giudizio di legittimità

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "art. 13, comma 1-quater"

    Citato in ordine all'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • La nullità di un contratto quadro stipulato da un ente pubblico non comporta automaticamente la nullità degli incarichi specifici e autonomi derivanti da quel quadro: i singoli contratti possono essere considerati validi se si dimostra la loro conclusione e accettazione nelle singole procedure (es. sottoscrizione delle comparse).
  • Le questioni di applicabilità delle norme sugli appalti pubblici ai servizi legali devono essere valutate con attenzione: la giurisprudenza UE riconosce che determinati servizi legali possono essere esclusi dal regime degli appalti per ragioni di "intuitu personae" e riservatezza.
  • Il difetto di potere di chi ha sottoscritto una procura per conto di un ente pubblico può essere sanato da una ratifica anche implicita, purché emergente da un atto scritto consequenziale che manifesti inequivocabilmente la volontà dell'ente di approvare l'operato del rappresentante senza potere.
  • Le valutazioni di fatto compiute dai giudici del merito (es. esistenza di ratifica, prova delle prestazioni, costituzione di nuovi difensori) sono in genere incensurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua; in fase di Cassazione non si possono sostituire tali valutazioni con nuove verifiche di fatto.
  • Quando si contesta la validità di un rapporto contrattuale tra ente pubblico e professionista, è strategico distinguere tra l'atto quadro e i singoli incarichi esecutivi: i rilievi di ordine pubblico (es. appalti) possono rilevare diversamente sul piano astratto rispetto agli effetti concreti sui singoli rapporti già perfezionatisi.

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